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Indennità di malattia e per congedo parentale anche per la Gestione Separata

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Con la Circolare n. 77 del 13 maggio 2013 l’Inps ha l’Inps ha fornire indirizzi interpretativi e istruzioni operative per l’erogazione di due prestazioni ora estese anche a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione; si tratta del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale.
Con riferimento alla prima, la tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.
Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all’Istituto un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.
La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’Istituto idonea certificazione di malattia.
Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato. È indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia. 
Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni.
Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione telematica contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità.
Per i lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) l’onere contributivo risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a carico (nella misura di due terzi per il committente e un terzo per il collaboratore). In caso di associazione in partecipazione l’onere, in carico all’associante, è ripartito nella misura del 55% per l’associante e 45% per l’associato. Il committente e l’associante sono tenuti ai sensi della normativa vigente a versare i contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA). 
Per i lavoratori libero professionisti l’onere contributivo è invece interamente a carico dei soggetti interessati che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi sia al saldo dell’attività lavorativa dell’anno precedente sia agli acconti dell’anno in corso, alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico).
Riguardo, infine, all’indennità per congedo parentale, è stato esteso il riconoscimento del diritto al relativo trattamento economico, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, a tutti i lavoratori  iscritti alla Gestione separata, compresi i genitori adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi titolo all’indennità di maternità.
Il diritto decorre, per i lavoratori libero professionisti,dal 1° gennaio 2012. Pertanto, attesa la fruibilità del beneficio entro il primo anno di vita del bambino, lo stesso deve essere riconosciuto anche per gli eventi di nascita e gli ingressi in famiglia  verificatisi anteriormente  alla predetta data e relativamente ai quali non sia ancora trascorso il suddetto limite temporale di un anno. 
Per i lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per congedo parentale, è richiesta  la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento  della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare apposita domanda telematica contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità.