Nelle graduatorie provinciali per le supplenze l’avere la 104/92, per esempio per l’invalidità personale art. 21, non consente all’aspirante di scavalcare gli altri docenti alla fine di ricevere la riserva del posto, ma serve solo, in caso di diritto del posto per posizione e punteggio di graduatoria, per la scelta della scuola.
Priorità ma non riserva di posti
In buona sostanza il docente che fruisce di una precedenza riferita alla legge 104, non gode per le GPS alla riserva dei posti. Il docente con la 104/92, se ha diritto, per la sua posizione in graduatoria ad un posto al 30 giugno 2022, potrà avere la priorità di essere accontentato nella preferenza della sede prima di tutti coloro che non hanno dichiarato di avere diritto all’applicazione della legge 104/92.
Chi ha diritto alla priorità
La priorità suddetta è prevista per gli aspiranti alle supplenze che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 e art.33 commi 5 e 7 della legge 104/92, a condizione che l’avente titolo alla priorità abbia il diritto alla supplenza a prescindere dal vantaggio della legge 104/92, ma per la sua reale posizione in graduatoria. Tale diritto alla supplenza, che ripetiamo deve essere raggiunto per merito della posizione del punteggio in graduatoria, è riferito anche alla tipologia della supplenza, al 31 agosto o al 30 giugno, su cattedra intera o su spezzone. La priorità della legge 104/92 si applica solamente come preferenza rispetto al posto di cui l’aspirante ha diritto per merito di graduatoria.
In pratica, il docente deve essere in posizione utile per ottenere l’incarico e avrà la precedenza solo per i posti della stessa durata giuridica (al 30/06 o 31/08) e la stessa consistenza economica. Infatti non è previsto che i suddetti beneficiari possano ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti agli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Non è precedenza ma è priorità
Nella diretta di ieri 4 agosto 2021 abbiamo risposto che la legge 104/92 per la GPS non viene applicata come precedenza. In buona sostanza non esiste la precedenza assoluta per coloro che hanno la cosiddetta precedenza 104, come avviene per la mobilità.