La cronaca giornalistica è costretta, diverse volte, ad occuparsi di eventi connessi alla sicurezza negli edifici scolastici. Il tema è delicato perché investe la salute ed il benessere di chi vive nella scuola, come lavoratore, come alunno e come occasionale visitatore.
L’argomento merita attenzione perché molti edifici risultano vulnerabili e degradati, così come gli impianti non sempre oggetto di manutenzioni adeguate; inoltre, i comportamenti nel corso delle ordinarie attività in aula, in palestra, in laboratorio, o negli spostamenti richiedono specifica organizzazione per la promozione della sicurezza.
La valutazione di tutti i rischi sta alla base della organizzazione della sicurezza, che va codificata e resa nota attraverso uno specifico documento conosciuto come Documento di Valutazione dei Rischi, in sigla DVR.
L’onere della redazione del DVR è in capo al dirigente scolastico e si tratta di un obbligo non delegabile. Tuttavia, il dirigente, ai fini della sicurezza individuato datore di lavoro, può farsi assistere da consulenti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il medico competente, una figura ormai diffusa a tappeto nelle scuole a causa della pandemia in corso; inoltre va consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), così da coinvolgere tutti i lavoratori nel reperire notizie ed ottenere spunti organizzativi. Analogamente, per le scuole secondarie di secondo grado, è bene coinvolgere gli studenti i quali, nei laboratori, sono assimilati ai lavoratori dipendenti. Inoltre, in particolari contesti laboratoriali, ad esempio dove c’è esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici o durante l’alternanza scuola-lavoro, essi devono ricevere la formazione specifica.
Si badi bene che anche nel primo grado della scuola secondaria gli alunni, all’interno dei laboratori, sono equiparati ai lavoratori dipendenti, tenuti a ricevere l’informazione sull’uso della struttura.
Il DVR non lo si improvvisa, né lo si crea da zero; al contrario è un documento normato in dettaglio dal D.Lgs. 81/2008 i cui articoli 28 e seguenti indicano contenuti e regole di organizzazione e gestione.
L’obiettivo precipuo del DVR è il controllo dei fattori di rischio presenti nell’attività lavorativa, così da eliminarli o procedere ad una sostanziale riduzione entro livelli di tollerabilità (c.d. “rischio residuo”). Va ricordato che il rischio è tollerabile se è trascurabile, cioè se è largamente accettato in quanto lo si incontra nella quotidiana consuetudine operativa.
La valutazione dei rischi, oltre le specifiche situazioni lavorative della scuola, deve prevedere le carenze e/o inadeguatezze dei locali e degli impianti. Il dirigente scolastico, suo malgrado, può fare poco per risolverli, se non insistendo presso gli Enti Locali proprietari degli immobili.
Rimane comunque, in capo al dirigente scolastico, l’obbligo di “adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l’incolumità dell’utenza”, come stabilito dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008. Ciò significa che, a seguito di valutazione del rischio, il dirigente può inibire lo svolgimento di attività in ambienti la cui struttura o impianti non siano rispondenti alla normativa di sicurezza o anche isolarli impedendone l’accesso.
In ultimo non va dimenticata la realtà pandemica che impone ulteriore attenzione al distanziamento, ai percorsi di ingresso ed uscita, alla sanificazione ed alla pulizia dei locali nonché alla formazione ed informazione dei lavoratori e degli alunni. Tuttavia, il parere del medico competente è bene averlo anche per altre tipologie di rischio che possono essere: uso dei videoterminali, rumore, stress lavoro correlato, rischi per donne in gravidanza. Tale elenco è solo indicativo e non esaustivo.
Conoscere il rischio consente di ridurlo e gestirlo con opportuni provvedimenti organizzativi. Redigere il DVR non è un mero adempimento burocratico, bensì creare uno strumento operativo – in costante revisione – utile a migliorare le condizioni dell’ambiente in cui si vive e lavora.