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Privacy: informazioni su studenti con Dsa ed esiti scolastici

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Come ogni anno il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato la relazione annuale dell’attività svolta nell’anno precedente. E come ogni anno, anche nel corso del 2012 l’Autorità ha in più occasioni fornito chiarimenti in relazione al trattamento di dati personali correlato all’istruzione pubblica.

 

Tra i vari provvedimenti adottati, uno riguardava la richiesta di un istituto scolastico pubblico circa la natura delle informazioni relative alla presenza di disturbi specifici di apprendimento: questi devono considerarsi dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice? Al riguardo, l’Autorità ha evidenziato che i disturbi specifici di apprendimento sono considerati, dalle ricerche più accreditate, disturbi di origine neurobiologica e, in base alla normativa di settore, devono essere diagnosticati dal Servizio sanitario nazionale, sicché le relative informazioni costituiscono dati sensibili in quanto idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati. Tali dati devono quindi essere trattati nel rispetto delle più stringenti regole poste dal Codice per tale categorie di informazioni e della specifica normativa di settore.

 

Con riferimento all’uso di cellullari e tablet a scuola l’Autorità, nel ribadire che spetta agli istituti scolastici decidere come regolamentare l’uso di tali strumenti, ha precisato che essi possono essere utilizzati esclusivamente per fini strettamente personali (come per la ripresa e gli scatti fotografici di recite, saggi e gite scolastiche) e che non possono essere diffuse immagini, video o foto sul web se non con il consenso degli interessati.

 

Non possono, inoltre, essere diffusi sul sito internet della scuola i dati personali relativi agli studenti beneficiari di agevolazioni per il servizio di refezione scolastica ovvero dei genitori in ritardo con il pagamento della retta o del servizio di mensa. Salvi avvisi di carattere generale, le scuole devono, infatti, effettuare comunicazioni di carattere individuale per rivolgersi a singoli e specifiche persone.

 

L’Autorità ha ribadito, infine, che su esplicita richiesta degli interessati e previa idonea informativa, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità. Tali dati possono essere succeissvamente trattati esclusivamente a tali fini.