Come ogni anno, per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, è necessario ripresentare apposita domanda, valevole dal 1° luglio dell’anno in corso al 30 giugno dell’anno successivo.
In applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP n. 26 del 4 giugno 2013, il MEF ha provveduto alla rivalutazione del 3,00% dei livelli di reddito utili per la determinazione dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare, a partire dal 1° luglio 2013.
Da tale data – ricorda il MEF con messaggio n. 81/2013 – saranno sospesi i pagamenti di tutti gli assegni per nucleo familiare, per i quali non sia presente in banca dati la segnalazione dei redditi relativi all’anno 2012.
Il personale interessato dalla sospensione riceverà un apposito messaggio nell’area privata del Portale NoiPA, con l’invito a presentare nuovamente la domanda per la fruizione dell’assegno con decorrenza dal 1° luglio 2013, qualora sussistano i requisiti di legge.
Il modulo per la presentazione della nuova domanda è presente sul Portale NoiPA all’indirizzo: https://noipa.mef.gov.it/web/guest/modulistica