Non è maltrattamento
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 36393 depositata il 7 ottobre 2021, ha confermato l’assoluzione per due educatrici accusate del reato previsto dall’art. 572 del codice penale (maltrattamenti) per alcuni episodi che si erano verificati in un asilo.
Gli inquirenti avevano ripreso con le telecamere quanto accadeva in un asilo nido in Liguria.
Dall’esame dei video, era emerso che le maestre in un caso avevano tagliato una ciocca di capelli ad una bambina e che in qualche occasione avevano anche “alzato le mani” con qualche altro ragazzo.
Il reato di maltrattamenti
La Corte ha spiegato che il concetto di maltrattamento presuppone una condotta abituale che si estrinseca in più atti lesivi.
Fatti episodici, per quanto lesivi dei diritti fondamentali della persona – ma non riconducibili ad un comportamento abituale- non sono idonei ad integrare tale reato.
Il singolo episodio non integra il reato di maltrattamenti
Per gli Ermellini, come da giurisprudenza costante, ai fini del reato di maltrattamento è necessario che nella classe si venga a realizzare un regime di sistematica prevaricazione in danno dei minori.
Pertanto, non sono stati considerati indicativi del reato periodi di “proibizioni” o singoli episodi di violenza fisica, quali lo schiaffetto o la sculacciata [ricordo che si trattava di un asilo nido –N.d.R.], considerando che nel contesto dell’intera giornata non erano mancate scene di affetto da parte delle maestre.
Tuttavia…..
Le condotte delle insegnanti sono state definite dalla stessa sentenza “moralmente non apprezzabili” o comunque errate sotto il profilo pedagogico.
C’è inoltre da aggiungere che i singoli episodi potrebbero comunque essere qualificati -qualora ne ricorrano i presupposti- delitti contro la persona.