Nella giornata di giovedì 28 ottobre 2021 il Senato ha approvato in via definitiva la novità delle lauree abilitanti contenuta nel disegno di legge n. 2305 già approvato dalla Camera dei deputati come DDL n. 2751-A
Con l’approvazione del DDL alcuni titoli universitari, una volta conseguiti, conferiscono direttamente l’abilitazione all’esercizio della professione. Non tutti però potranno beneficiare di questa novità, che rappresenta una delle prime riforme prevista dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza.
Cosa prevede il testo del disegno di legge
L’art. 1 del DDL prevede che le seguenti lauree magistrali abilitano all’esercizio della professione:
odontoiatria e protesi dentaria – classe LM-46;
farmacia e farmacia industriale – classe LM-13;
medicina veterinaria – classe LM-42;
psicologia – classe LM-51.
Nel dettaglio, è previsto il conseguimento, per quanto riguarda le attività formative professionalizzanti, di un minimo di 30 crediti formativi relativi al tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio. Spetterà ai regolamenti didattici dell’ateneo definire le modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio.
Gli psicologi potranno svolgere una parte dell’attività formativa nell’ambito del corso di studi della laurea in scienze e tecniche psicologiche (classe L-24). Agli psicologi è dedicato l’art. 7, che contiene disposizioni specifiche transitorie per la laurea magistrale abilitante all’esercizio della professione.
Abilitano alla professione anche gli esami finali per il conseguimento delle seguenti lauree professionalizzanti:
- professioni tecniche per l’edilizia e il territorio – classe LP – 01- geometra laureato;
- professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 – agrotecnico laureato e perito agrario laureato;
- professioni tecniche industriali e dell’informazione – classe LP-03 – perito industriale laureato.
I corsi di studio
I corsi di studio finalizzati al conseguimento delle lauree magistrali abilitanti e delle lauree professionalizzanti prevedono anche una prova pratica al fine di valutare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio. La prova è finalizzata ad accertare il livello di preparazione tecnica raggiunta dal candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Spetterà ai singoli atenei, con proprio regolamento, disciplinare i collegati corsi di studiosia per quanto riguarda le lauree magistrali che professionalizzanti abilitanti.
Inoltre, L’art. 4 del DDL prevede la possibilità di rendere abilitanti altri titoli universitari relativi acorsi di studio che prevedono l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni senza obbligo di tirocinio dopo la laurea. Tale richiesta deve essere presentata “delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.”
Per questi titoli il regolamento deve disciplinare gli esami finali che prevedono lo svolgimento di una prova pratica valutativa, le modalità di svolgimento della stessa, i criteri di valutazione e la composizione della commissione chiamata a valutare la prova, che deve comprendere al suo interno anche professionisti designati dai collegi, dagli ordini o dalle federazioni di appartenenza. Sono pertanto escluse dalla riforma le professioni di avvocato, notaio, commercialista e revisore legale, perché richiedono un tirocinio post laurea.
Particolari disposizioni per le lauree in chimica, fisica e biologia
L’art. 5 dispone che le professioni di chimico, fisico e biologo possono essere esercitate previo superamento dell’esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti.
Anche per loro un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.