Dal 15 dicembre entra in vigore l’obbligo vaccinale. Ma ci sono soggetti che, per motivi di salute, non possono essere sottoposti alla vaccinazione.
Per questi, la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, al momento è fissata al 31 dicembre 2021.
In proposito, il MI, con nota del 7 dicembre, ha precisato che, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio, “il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione“.
Questo significa che ad esempio un docente esentato dall’obbligo vaccinale non potrà più svolgere la propria funzione, ma dovrà essere spostato ad eseguire altre attività meno rischiose per la salute pubblica. Sarà quindi ritenuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento della professione docente, ma idoneo ad altri compiti? Con quali modalità dovrà avvenire lo spostamento ad altre mansioni? Come dovrà essere sostituito il personale in questione? A queste domande la circolare del Ministero non dà risposte.