Home Attualità Tutto ciò che c’è da sapere sull’obbligo vaccinale: le Faq

Tutto ciò che c’è da sapere sull’obbligo vaccinale: le Faq

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Con nota n° 1889 del 7 dicembre 2021 il Ministero ha emanato dei suggerimenti operativi ai dirigenti e ai coordinatori delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione al fine di poter gestire in modo efficiente ed efficace la disposizione che rende obbligatoria la vaccinazione per il personale della scuola.

Quali istituzioni sono interessate dall’obbligo vaccinale?

Tutte le scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, i CPIA centri provinciali per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali d’istruzione e formazione professionale e i sistemi regionali che realizzano i percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore.

Quale personale è obbligato alla vaccinazione?

I Dirigenti, i docenti, il personale ATA, il personale che svolge attività di pre e post scuola in servizio sia con contratto a tempo determinato sia a determinato. Non rientra nell’obbligo vaccinale il personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola.

Quale dose vaccinale è obbligatoria?

  • Per il personale che abbia ricevuto la somministrazione delle prime due dosi, è obbligatorio sottoporsi alla somministrazione del richiamo, entro la scadenza della certificazione verde COVID 19 e comunque entro un intervallo minimo di cinque mesi (150 giorni.)
  • Per chi non avesse fatto alcuna dose, è obbligatorio sottoporti alla prima dose dal 15 dicembre 2021.

Chi è esonerato dall’obbligo vaccinale?

 Il sotto elencato personale è esonerato fino al suo rientro in servizio a scuola.

  • Collocato fuori ruolo,
  • In aspettativa,
  • In congedo per maternità o parentale,
  • In servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente.

Esonero e utilizzazione in altri compiti

È esonerato dalla vaccinazione o la stessa può essere differita soltanto ed esclusivamente per quei soggetti di cui è accertato e documentato il pericolo per la salute. In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.

Chi non intende vaccinarsi a cosa va incontro?

Dal 15 dicembre 2021 è considerato requisito indispensabile la certificazione verde per tutto il personale interno alle istituzione scolastiche e educative, in mancanza dello stesso non potrà svolgere l’attività lavorativa per la quale ha sottoscritto il contratto.

Il divieto vale anche per i supplenti?

L’obbligo della vaccinazione e il relativo divieto in mancanza della certificazione verde, vale anche per il personale supplente.

Chi controlla l’avvenuta vaccinazione?

  • I Direttori degli Uffici Scolastici Regionali per i Dirigenti Scolastici
  • I dirigenti scolastici e i soggetti responsabili delle altre strutture per i docenti e il personale ATA

Che cosa succede in mancanza della vaccinazione?

Il soggetto interessato è invitato a produrre, entro cinque giorni uno dei seguenti documenti:

  • L’attestazione comprovante l’avvenuta vaccinazione;
  • L’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
  • La presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito.
  • L’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nei cinque giorni il personale può svolgere attività lavorativa?

Fermo restante che i cinque giorni sono perentori, il personale potrà svolgere, invia transitoria, regolare attività a condizione che produca la certificazione verde base, ottenuta anche mediante tampone.

Dopo i cinque giorni cosa prevede la procedura?

  • Qualora il soggetto interessato produca la certificazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita il soggetto a trasmettere, entro tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale; somministrazione che deve essere eseguita entro il termine massimo di venti giorni. Nei venti giorni prima della vaccinazione il dipendente può continuare l’attività lavorativa sempre producendo la certificazione verde base, ottenuta anche mediante tampone.

Quale procedura in mancanza di somministrazione del vaccino?

Nel caso in cui il soggetto interessato non presenti la documentazione dell’avvenuta vaccinazione, il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica:

L’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

La sospensione resta valida fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al dirigente scolastico dell’avvenuta vaccinazione affinché provveda al reintegro della retribuzione.

Può essere nominato un supplente al posto del personale sospeso?

Il personale sospeso è sostituito con personale supplente a tempo determinato, che sia in regola con le vaccinazioni fino al termine della sospensione. 

E’ prevista una sanzione pecuniaria per chi non adempie all’obbligo vaccinale?

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 e prevede il pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.

Per i responsabili del controllo è prevista sanzione pecuniaria? Per i soggetti responsabili della verifica dell’obbligo vaccinale, qualora non dovessero rispettare la procedura è previsto il pagamento di una sanzione economica da 400 a 1.000 euro.