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Decreto Covid, dal 1° aprile i docenti non vaccinati tornano a scuola ma non in classe. E gli Ata? Per loro nessuna supplenza

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Come abbiamo anticipato, il Dl Covid è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con le nuove Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Dal 1° aprile fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, da adempiersi per la somministrazione della dose di richiamo, si applica a tutto il personale scolastico.

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La principale novità del decreto risiede in questo: in presenza di inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

Insomma, a differenza che in passato, i docenti non vaccinati tornano a scuola, ma non faranno lezione: tuttavia potranno comunque esercitare la propria professione a supporto della scuola, purché in mansioni che non comportino lo stare a contatto con gli alunni. Il punto è: che tipo di mansioni? Non è ancora chiaro e si attendono note ministeriali di maggiore approfondimento della norma attuale. La stessa Vittoria Casa, deputata a 5 Stelle, si lamenta della mancanza di chiarezza del DL Covid.

Differente trattamento tra docenti e Ata

Un’altra questione riguarda la sostituzione del personale scolastico non vaccinato. Infatti, mentre il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 esplicita che i docenti non vaccinati verranno sostituiti in classe da supplenti nominati ad hoc, nel caso del personale Ata la regola è più fumosa.

Leggiamo nel decreto: I dirigenti scolastici dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, provvedono alla sostituzione del personale docente ed educativo non vaccinato mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

Relativamente al personale Ata, in altre parole, non vengono disposte sostituzioni a gravare su nuovi contratti a tempo determinato. Quale sarà la ratio del legislatore? Probabilmente si ritiene che per quei pochi collaboratori scolastici che fossero ancora non vaccinati, basterà una rotazione interna del personale, tale che: chi è a contatto con gli alunni (in fase di accoglienza, ad esempio), viene spostato ad altre mansioni, senza la necessità di ricorrere a nuove assunzioni.