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Come diventare insegnanti. Nuove procedure

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Il decreto n° 36 pubblicato sabato 30 aprile 2022 sulla gazzetta ufficiale n° 100, avente per oggetto “ Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ”, nell’affrontare i problemi relativi all’istruzione pone la problematica della formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado

Cosa prevede la formazione iniziale

La formazione iniziale per diventare docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede l’acquisizione di:

  • competenze specifiche disciplinari,
  • competenze pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche
  • competenze di progettazione di percorsi didattici flessibili adeguati ai bisogni e alle capacità degli alunni al fine di promuovere un apprendimento critico e consapevole.

Articolazione del percorso universitario

Per raggiungere le suddette competenze e capacità è stato disegnato un percorso di formazione iniziale articolato in tre momenti:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti le competenze teorico-pratiche;
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su  base  regionale o interregionale;
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

Chi può abilitarsi

Secondo quanto espressamente affermato al comma 2 dell’art. 44, possono accedere al corso abilitante un numero pari al fabbisogno di docenti previsti nel triennio successivo per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti non venga a determinare “una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale d’istruzione non sia in grado di assorbire”.

Quando si può accedere all’offerta formativa

Si può accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale a ciclo unico. Nelle ipotesi di cui al presente comma, i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. 

Critica la Commissione Italiana per l’insegnamento della matematica

Su quest’aspetto la commissione Italiana per l’insegnamento della matematica denuncia una forte criticità affermando che “un percorso in parallelo con il percorso di laurea triennale rischia di non essere frequentato o comunque essere frequentato con difficoltà per via della sovrapposizione con il percorso di laurea di formazione degli insegnanti”.