La seconda prova dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo quest’anno non sarà predisposta a livello nazionale, ma decisa dalle commissioni d’esame, con le modalità illustrate nella ordinanza ministeriale n. 65/2022.
La successiva nota 7775 del 28 marzo 2022 si è poi soffermata, tra gli altri aspetti, sulla formulazione delle tre proposte di tracce e su possibili incompatibilità dei commissari.
NOTA
L’Ordinanza del secondo ciclo
Formulazione delle tre proposte di tracce
L’articolo 20, comma 2, della ordinanza dispone: “Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte”. Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.”
Casi di incompatibilità
Nella nota in commento il MI spiega inoltre che tutti i docenti titolari della disciplina oggetto di seconda prova dovranno dichiarare obbligatoriamente per iscritto:
a) se nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;
b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova.
In conclusione il MI spiega cosa avviene nei casi in cui un docente si trovi in una delle due situazioni suesposte.
Nei casi in cui dichiari di aver istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova (lett. a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori collegiali e sarà pertanto sostituito.
Nel caso di rapporti di parentela, affinità, coniugio… (lett. b), il presidente della sottocommissione di cui il commissario è membro, sentito il presidente della sottocommissione cui è assegnato il candidato coinvolto, può disporre motivata deroga all’incompatibilità. In questo secondo caso, dunque, non è il dirigente scolastico a stabilire se il docente in questione possa partecipare ai lavori , ma sarà il presidente della sottocommissione a decidere in tale senso.