Ogni fine di anno scolastico torna il solito tormentone, la scuola si ferma per tre mesi e gli insegnanti hanno delle ferie lunghissime che vanno da giugno a settembre. Le cose non stanno affatto come qualcuno vuol far credere all’opinione pubblica, la scuola resta aperta per tutta l’estate e i docenti hanno, come tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, non più di 32 giorni di ferie e i 4 giorni di festività soppresse.
Le ferie dei docenti di ruolo
Le ferie per i docenti di ruolo sono regolate ai sensi dell’art.13 del CCNL 2006-2009. Nello specifico per i docenti di ruolo da più di tre anni, si applica il comma 2 della su citata norma contrattuale, in cui è disposto che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre per i docenti di ruolo neoassunti e quelli di ruolo nel primo triennio, si applica il comma 3 dell’art.13 del CCNL scuola, in cui è specificato che hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
Ai sensi dell’art.14 del contratto sono concessi a tutti i docenti di ruolo le 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
Per quanto suddetto, il docente di ruolo da oltre un triennio fruisce di 36 giorni di ferie da prendersi di fatto, ai sensi del comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, nei soli mesi di luglio e di agosto, mentre il docente di ruolo da non più di un triennio fruisce di 34 giorni di ferie, sempre da fruire nei mesi di luglio e agosto.
Ferie dei docenti precari
Le scuole che hanno in organico, supplenti brevi o annuali ma con contratto fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2022, tendono a mettere i supplenti in ferie d’ufficio.
Le scuole applicano, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi, il comma 55 dell’art.1 della legge n. 228/2012. L’applicazione di tale comma è predisposto per risparimare i soldi del pagamento delle ferie non godute da parte dei lavoratori precari. In buona sostanza nell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Il successivo comma dell’art.1 della legge n. 228/2012, cioè il 56, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013. Una norma che disapplica il CCNL scuola in materia di ferie dei docenti precari.
Bisogna sapere che l’art.19, comma 2, del CCNL scuola, riguardante le ferie del personale assunto a tempo determinato, specifica che esse sono proporzionali al servizio prestato. Il calcolo dei giorni di ferie deriva dal prodotto del numero dei giorni di servizio per 30, diviso per 360. In buona sostanza si tratta di 2,5 giorni per ogni mese di servizio ( per mese si intende 30 giorni).
Leggenda metropolitana
La questione che i docenti fruiscono di tre mesi di ferie è solo una leggenda metropolitana, infatti dopo avere chiuso il periodo delle lezioni, nella prima decade di giugno, i docenti restano in servizio per svolgere gli scrutini e per fare i commissari o presidenti degli esami di Stato. Si tratta di un impegno che si prolunga almeno fino al 30 di giugno, ma per le scuole secondarie di secondo grado anche fino alla prima decade di luglio. Sempre nella scuola secondaria di II grado, il rientro a scuola è previsto nell’ultima decade di agosto per l’assolvimento delle sospensioni del giudizio. A volte per alcuni docenti non c’è il tempo materiale per fruire interamente delle ferie spettanti.