Home Personale Bonus psicologo, cos’è e come richiederlo: il decreto in Gazzetta

Bonus psicologo, cos’è e come richiederlo: il decreto in Gazzetta

CONDIVIDI

L’emergenza pandemica può avere provocato nelle persone, nei lavoratori e anche nei ragazzi, condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, anche a causa della crisi socio-economica che ne è derivata.

Alcune ricerche hanno ad esempio evidenziato come la didattica a distanza (DAD) abbia creato disagi negli studenti, con l’aumento di fenomeni di ansia, paura, preoccupazione per il futuro, disturbi alimentari ed episodi di autolesionismo.

Per supportare i soggetti che si trovano in queste situazioni, il Governo ha istituito il cd. Bonus psicologo.

Tutte le indicazioni sono state fornite con decreto 31 maggio 2022, pubblicato in G.U. Serie Generale n.148 del 27/06/2022, recante “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”,

Cos’è

Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Il CNOP trasmetterà all’INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa. Tale elenco sarà consultabile sul sito dell’INPS. 

Contributo e requisiti reddituali

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Nel dettaglio:

a. ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Come richiederlo

Bisognerà attendere le indicazioni da parte dell’INPS e del Ministero della Salute per conoscere la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.

La richiesta del beneficio sarà presentata in modalità telematica all’INPS accedendo alla piattaforma INPS tramite SPID o altra identità digitale valida.