Stiamo assistendo ad una nuova ondata di contagi da Covid-19: nella giornata di ieri, 6 luglio, sono stati conteggiati 107.786 casi e 72 decessi, con un incremento dei ricoveri stimato intorno al 15%.
A questo aumento di contagi fa da contraltare la riduzione delle tutele per i lavoratori fragili.
Come denuncia la FLC CGIL, “questi lavoratori rientranti nell’art.26 c.2 del DL 18/2020 (e successive modificazioni) hanno beneficiato fino a giugno di norme straordinarie come il diritto al lavoro agile e, quando non possibile, il ricorso a periodi di assenza non computabili ai fini del comporto della malattia. Dal mese di luglio, a differenza di quanto successo in precedenza, il termine non è stato ulteriormente prorogato nella ferrea determinazione di tornare ad una normalità che non esiste perché, di fatto, stiamo assistendo ad un rapido aumento dei casi di positività e dei ricoveri ospedalieri causati dalle nuove varianti. Tutto ciò nel clima di dismissione di quelle precauzioni che facevano ormai parte delle abitudini“.
Resta invece vigente fino al 31 luglio la sorveglianza sanitaria eccezionale.
La Funzione pubblica sul lavoro agile
Nonostante non ci sia stata una proroga ufficiale delle misure a tutele dei lavoratori fragili, facciamo presente che il Dipartimento della Funzione pubblica, in data 30 giugno, ha pubblicato un comunicato.
In questo comunicato, è spiegato che la flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022, consente – anche dopo il 30 giugno 2022 – a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.