In questi giorni, signor Ministro, attendiamo con ansia l’agognata immissione in ruolo della seconda trance. Con trepidazione abbiamo seguito l’iter di formazione e approvazione del Decreto Istruzione, sperando che tutto procedesse bene. In Lei, noi tutti abbiamo riposto le attese di anni di duro lavoro in trincea, tra i banchi di scuola. Abbiamo con l’esperienza compreso quanto sia difficile mediare tra interessi contrapposti, quanto sia etereo e labile l’equilibrio tra i ragazzi affetti da disabilità e i loro compagni, quanto sia talvolta gravoso svolgere la funzione di facilitatore e, soprattutto, vincere i pregiudizi che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità sancito dall’art. 3 Cost.
Secondo il principio della gerarchia delle fonti un Decreto Dirigenziale (D.D.G. n. 82/2012) non può porsi in contrasto con il D.P.R. n. 297/1994 secondo cui all’art. 400, comma 17 “le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all’entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente” ed ai sensi dell’art. 399 del citato Testo Unico “nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente”. In altri termini, la PA dovrebbe garantire l’assunzione degli idonei del concorso 2012 fino ad esaurimento della medesima ed, in ogni caso, attingere ad essa fino all’indizione di un nuovo concorso che sostituisca il precedente.
Al di là di qualsiasi interpretazione, si ritiene, fondatamente, che le assunzioni della seconda trance non possano seguire le stesse disposizioni previste dal D.D.G. n. 82/2012 perché trattasi di un contingente straordinario determinato successivamente e, quindi, non riconducibile alla disponibilità pregressa!
Temiamo che la nuova bozza così come proposta possa essere viziata da illogicità manifesta negando a coloro che siano inclusi nell’elenco del concorso 2012 di potere essere assunti, e, di contro, consentendo a coloro che da 15 anni o anche addirittura da 24 anni siano risultati idonei ai concorsi precedenti di poter ambire al ruolo, il tutto in contrasto con i principi dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 cost.
Crediamo sia più giusto per la nuova trance e quelle successive, creare un unico elenco di sostegno che tenga conto degli idonei di tutti i concorsi dal 2012 al 1990 in possesso del titolo di specializzazione, conseguito alla data di emanazione dei rispettivi bandi, così da assicurare a ciascuno la possibilità di avere accesso a quel 50% dei posti previsti dal decreto istruzione. il nuovo elenco verrebbe stilato in base al punteggio ottenuto dagli idonei dei tre concorsi, il tutto in linea con il tanto decantato criterio meritocratico, secondo il principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.