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Concorso straordinario bis, chi vince farà l’anno di prova: ma è possibile rinviarlo?

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In queste settimane gli aspiranti docenti che si sono candidati a partecipare al concorso straordinario bis si stanno preparando a sostenere l’esame. In qualche realtà, tuttavia, come abbiamo riferito, ci sono più posti disponibili di quanti non siano i candidati e dunque, dato che per il superamento del concorso non sono previste soglie minime di sbarramento, in queste regioni i candidati possono stare sereni: il posto è già loro. L’esame orale in questi casi sarà puramente formale.

TESTO DEL BANDO

Decreto Miur 108 del 28 aprile 2022

Cosa avverrà dopo?

I docenti vincitori del concorso straordinario dovranno affrontare l’anno di formazione e prova, al termine del quale, qualora il percorso formativo fosse valutato positivamente, il contratto a tempo determinato sarà trasformato in contratto a tempo indeterminato e il docente verrà così immesso in ruolo.

Per l’esattezza, ricordiamo che a seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. All’atto della conferma in ruolo i docenti assunti conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso, qualora ne siano privi. La rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria regionale. Le graduatorie regionali decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori.

Ma è possibile posticipare l’anno di formazione e prova?

Sì, la normativa prevede che l’anno di prova possa essere posticipato. In quali casi?

  • La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  • Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  • Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio (dei quali almeno 120 giorni per le attività didattiche), la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Quali potrebbero essere i giustificati motivi per chiedere una aspettativa? Ragioni di salute, di famiglia, di maternità, di lavoro, rispetto alle quali sarà comunque il dirigente scolastico ad accettare o meno la domanda di aspettativa.