Il decreto n. 1081 pubblicato in GU il 17 maggio 2022, che disciplina il concorso straordinario bis, stabiliva che non potessero fare istanza di partecipazione coloro i quali avessero precedentemente partecipato alle procedure di cui all’art. 59 co. 4 del decreto legge 73 del 25.05.2021. Di quali procedure parliamo? Della procedura straordinaria di immissione in ruolo da Gps prima fascia su posto comune e su sostegno, voluta dal Decreto Sostegni bis per far fronte alla carenza di insegnanti nell’anno della pandemia. Una procedura – lo ricordiamo – legata al superamento dell’anno di prova, obiettivo che avrebbe garantito ai docenti la trasformazione della formula di assunzione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.
Quanto riferisce il sindacato Flc Cgil è che, con ordinanza n. 5496 del 6 settembre 2022, viene accolto il ricorso proposto da alcuni candidati per far dichiarare la illegittimità della loro esclusione dal concorso straordinario bis.
Ritenendo irragionevole ed ingiusta detta esclusione è stato proposto ricorso al Tar Lazio – spiega il sindacato di Francesco Sinopoli – il quale, con la suddetta ordinanza ha affermato che: «Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare formulata dagli odierni ricorrenti, intesa ad ottenere la possibilità essere ammessi a partecipare al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente indetto con d.d.g. n. 1081/2022, nelle more della definizione del percorso di immissione in ruolo previsto dalla procedura straordinaria di cui all’art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, alla luce del bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici e privati da condursi in questa fase processuale. Ritenuto, in particolare, che il sacrificio imposto ai ricorrenti dalla clausola escludente contenuta nel bando di concorso de quo sia sproporzionato rispetto alle esigenze di buon andamento della p.a., riconducibili agli sforzi organizzativi necessari per la gestione della procedura selettiva in argomento. Ritenuto di dover pertanto accogliere la proposta domanda cautelare, disponendo la sospensione della clausola del bando gravata e la conseguente ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso in argomento, con compensazione delle spese relative all’odierna fase processuale in ragione della peculiarità e della novità delle questioni affrontate».