Il decreto n. 258 del 30 settembre 2022, in attesa della conferma degli organi di controllo, in sede di prima applicazione e in attesa dell’aggiornamento contrattuale, destina il 10% dello stanziamento annuale previsto al comma 592 della legge 205 del 27 dicembre 2017, alla valorizzazione del personale docente che si trovano in una delle condizioni di seguito indicate.
Docenti da valorizzare
I docenti da valorizzare sono:
• coloro che garantiscono la continuità didattica nell’interesse dei propri alunni e studenti;
• coloro che prestano servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.
Criteri generali ripartizione delle risorse
Le risorse finanziarie, sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sedi di titolarità dei docenti a tempo indeterminato secondo i seguenti criteri:
• anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica;
• residenza o domicilio in una provincia diversa da quella in cui ha sede l’istituzione medesima.
Percentuale ripartizione
La ripartizione dei fondi avviene secondo la seguente percentuale:
• 70% ai docenti che non abbiano presentato domanda di mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazione nell’ultimo quinquennio o che, a norma dell’art. 36 del CCNL, non abbiamo accettato il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico in altra classe di concorso o tipologia di posto;
• 30% ai docenti, residenti o domiciliati in altra provincia ove è ubicata la scuola rientrante nei valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica.
Ai fini del riconoscimento dei docenti rientranti nella percentuale del 70% non va considerato l’eventuale soprannumerarietà del docente stesso.
Attribuzione delle risorse ai docenti
Le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche statali saranno riconosciute ai docenti secondo i criteri di cui sopra e di eventuali ulteriori criteri precisati in sede di contrattazione d’istituto.
Cumulo dei benefici
Qualora un docente dovesse rientrare in entrambi le condizioni, i benefici si cumulano; fermo restante che il suddetto beneficio va considerato di natura accessoria.