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FAQ. Procedura finalizzata alla presentazione della domanda per l’inclusione nelle graduatorie regionali per l’immissione in ruolo su posto di sostegno

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D) Quale nuova procedura è prevista per l’immissione in ruolo dei docenti di sostegno?
R) La procedura, introdotta dal decreto 259 del 30 settembre 2022, prevede la costituzione di graduatorie regionali finalizzate all’immissione in ruolo su posto di sostegno.


D) Chi può presentare la domanda per essere inserito nella graduatoria regionale di sostegno?
R) Possono presentare la domanda i docenti in possesso del titolo di specializzazione.


D) Il titolo di specializzazione conseguito all’estero è valido?
R) Fermo restante la validità del titolo conseguito in Italia, il titolo di Specializzazione è valido se riconosciuto in Italia.


D) Quali documenti vanno allegati alla domanda per l’inclusione nelle graduatorie regionali?

R) I documenti posseduti vanno dichiarati e non allegati. In caso di mancanza dei requisiti, l’USR responsabile della procedura, dispone l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa


D) In quante graduatorie regionali ci si può iscrivere?
R) I candidati in possesso del titolo di specializzazione possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, solo in una regione.


D) Quando e come si presenta la domanda d’inserimento?

R) La domanda d’inserimento nella graduatoria regionale si presenta entro la scadenza fissata da un decreto ministeriale di prossima emanazione esclusivamente in modalità telematica.

D) Cosa stabilirà il decreto?
R) Il decreto stabilirà le modalità e il contenuto del bando oltre all’ammontare e alle modalità di versamento del contributo di segreteria,


D) Un candidato che possieda più titoli di sostegno riguardante i diversi gradi di scuola dovrà presentare tante domande quanti sono i titoli posseduti?
R) Il candidato può concorrere per i diversi gradi di scuola per i quali abbia titolo e dovrà presentare una sola domanda indicando le procedure concorsuali cui intende partecipare.


D) Quali titoli saranno valutati nella predisposizione della graduatoria?
R) La valutazione dei titoli è svolta ai sensi della tabella A/7 allegata all’OM n. 112 del 2022 (GPS prima fascia docenti di sostegno).


D) Dove sarà possibile verificare le graduatorie?
R) Le graduatorie saranno approvate con decreto dal dirigente dell’USR e pubblicate all’albo e nel sito internet dell’USR.


D) Quale sarà la modalità per l’immissione in ruolo?
R) I candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie regionali, riceveranno, con modalità informatizzata, un contratto annuale a tempo determinato.

D) Se un candidato non partecipa alla procedura per l’attribuzione dell’incarico annuale o non indica tutte le preferenze esprimibili o non assume servizio entro i termini fissati dall’amministrazione nella sede assegnata o rinuncia, dopo essere stato individuato a cosa va incontro?
R) Per tutti i casi sopra indicati il candidato va incontro alla decadenza dalla graduatoria regionale.


D) Un candidato decaduto dalla graduatoria regionale può riscriversi?
R) Sì. Un candidato che decade per uno dei motivi suddetti dalla graduatoria regionale può riscriversi al successivo aggiornamento che dovrebbe avvenire ogni biennio.


D) I docenti destinatari del contratto annuale a tempo determinato, quando entreranno in ruolo?
R) I docenti assumeranno il ruolo dopo aver superato l’anno di formazione e prova con test finale.


D) In cosa consiste il test finale?
R) Il test finale consiste in una prova disciplinare che è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio, ma che non comporta attribuzione di punteggio specifico.


D) I docenti che superano l’anno di formazione e prova con test finale possono scegliere una sede a loro più confacente?
R) No. I docenti resteranno a prestare servizio nella stessa scuola, dove hanno espletato l’anno di formazione e prova con test finale.


D) Se un candidato non dovesse superare l’anno di formazione e prova può ripeterlo?
R) Nel caso in cui un candidato non dovesse superare l’anno di formazione e prova, rimarrebbe nella stessa scuola, con contratto a tempo determinato e ripeterebbe l’anno di formazione e prova.


D) Quante volte può essere ripetuto l’anno di formazione e prova?
R) L’anno di formazione e prova può essere ripetuto una sola volta.


D) Qualora per la seconda volta un candidato non dovesse superare l’anno di formazione e prova a cosa va incontro?
R) Qualora un candidato non dovesse superare per la seconda volta l’anno di formazione e prova andrebbe incontro alla:
• decadenza dalla procedura;
• non trasformazione a tempo indeterminato del contratto;
• definitiva esclusione dalla graduatoria regionale;
• impossibilità di accedervi successivamente, anche in diversa regione.

Decreto-Ministeriale-259-del-30-settembre-2022-Scuola-nuova-procedura-di-reclutamento-nel-sostegno