Ministero condannato a risarcire per quasi ventimila euro (oltre al pagamento delle spese processuali) un docente precario illegittimamente scavalcato nell’assegnazione delle supplenze.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 14 dicembre 2022.
Il fatto
Un docente precario si era rivolto all’Autorità giudiziaria, rappresentando di non aver ricevuto alcuna convocazione per una supplenza conferita da un Istituto Tecnico di San Miniato, che gli aveva preferito una collega collocata in graduatoria in posizione deteriore.
Lo stesso si era verificato anche nell’anno scolastico successivo, durante il quale era rimasto privo di occupazione.
Il ricorrente chiedeva pertanto la condanna del Ministero al risarcimento del danno per la somma di €. 19.715,00, oltre al riconoscimento del punteggio che avrebbe ottenuto nei due anni, pari a 24,00 punti.
La difesa del Ministero
L’Amministrazione si era difesa sostenendo di aver provveduto ad avvisare il docente a mezzo mail, senza ricevere alcuna risposta.
Il problema era che la scuola aveva inviato la mail ad un indirizzo ricavato dal Sistema Informativo dell’Istruzione, che però non coincideva con quello indicato dal docente nella domanda di aggiornamento delle graduatorie d’istituto.
Le convocazioni secondo il D.M. n. 62/2011
Il Tribunale di Bari ha preliminarmente esaminato la procedura per le convocazioni ai sensi del D.M. n. 62/2011 (Graduatorie di circolo e d’istituto personale docente ed educativo a.s. 2011-2014), applicabile ratione temporis al caso in specie.
In particolare, ai sensi dell’art.11 del Decreto Ministeriale, “ciascun aspirante a supplenza deve tassativamente indicare nella domanda, a pena di esclusione almeno 2 tra i seguenti sistemi di comunicazione: telefono cellulare; telefono fisso; posta elettronica”.
A loro volta, “le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo della piattaforma “Vivifacile”.
L’interpello avviene tramite un primo messaggio sms e un successivo “messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta”.
In questo quadro, appare evidente che la convocazione a mezzo di solo sms (o di posta elettronica ad un indirizzo sbagliato) non poteva considerarsi un interpello idoneo.
Prescrizione quinquennale o decennale?
Il diritto alla retribuzione (ad esempio gli arretrati) si prescrive in cinque anni.
Nel caso in specie, il Tribunale ha però osservato che non si trattava di retribuzione, ma più propriamente di risarcimento del danno.
E, si badi bene, di un danno derivante da responsabilità contrattuale.
Ebbene, in questo caso il diritto al risarcimento del danno – a differenza di quanto avviene per la responsabilità extracontrattuale- si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.
Il risarcimento del danno
Secondo il Tribunale, il docente aveva diritto da un lato al risarcimento in forma specifica, (dunque al punteggio che avrebbe maturato qualora le supplenze fossero state assegnate nel rispetto della graduatoria), dall’altro al risarcimento per equivalente, consistente nelle retribuzioni perdute per effetto dell’interpello non conforme alle prescrizioni ministeriali.
“Sia nell’uno che nell’altro caso, infatti, i danni (perdita delle retribuzioni / mancato conseguimento del punteggio) rappresentano conseguenza immediata e diretta della condotta dell’amministrazione”.
Il docente, assistito dagli avvocati Michele Ursini e Simona Rotundo, ha così ottenuto la condanna del Ministero al pagamento in suo favore della somma di € 19.715,00, oltre al riconoscimento di 24,00 punti per il periodo di servizio illegittimamente negato.