Home Sicurezza ed edilizia scolastica Covid-19, quando è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 a scuola

Covid-19, quando è obbligatorio l’uso delle mascherine FFP2 a scuola

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La legge n. 199 del 30 dicembre 2022, di conversione del cd. Decreto anti-rave, è intervenuta anche sul Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

La circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre ha recepito le nuove regole, che sono entrate in vigore il 1° gennaio scorso.

La nuova norma prevede un allentamento delle misure, sia per quanto concerne l’isolamento per i soggetti risultati positivi al virus, sia per l’uso dei dispositivi di protezione individuali.

Per quanto concerne in particolare l’utilizzo delle mascherine di titpo FFP2, queste sono obbligatorie nei seguenti casi:

  • è obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare;
  • a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Le FAQ dell’USR Veneto

Tali norme sono state riprese anche da un documento dell’USR Veneto, contenente le seguenti 3 FAQ aggiornate al 12 gennaio 2023:

Auto sorveglianza per i contatti stretti: uso delle mascherine FFP2

I contatti stretti di casi confermati positivi al SARS-CoV-2 per quanti giorni devono indossare la mascherina di tipo FFP2 durante l’auto sorveglianza?

La L. 199 del 30/12/2022 ha modificato le condizioni dell’auto sorveglianza per i contatti stretti, riducendo a cinque (anziché dieci) i giorni in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti. Restano esclusi da tale obbligo: i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con il loro utilizzo, coloro che devono comunicare con una persona diversamente abile in modo da non poter fare uso dei predetti dispositivi e i soggetti impegnati in attività sportive, all’aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio.

Auto sorveglianza per i contatti stretti: test antigenico o molecolare in presenza di sintomi

Durante l’auto sorveglianza, è ancora obbligatoria l’effettuazione del test alla comparsa di sintomi compatibili con il virus da SARS-CoV-2?

La L. 199 del 30/12/2022 ha di fatto abolito, durante l’auto sorveglianza, l’effettuazione del test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi suggestivi di possibile infezione da SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Pur tenendo conto della citata legge, in via prudenziale se ne raccomanda comunque l’esecuzione immediata, in accordo con quanto espresso dal Ministero della Salute nella circolare n. 51961 del 31/12/2022.

Test di fine isolamento

Il rientro nella comunità scolastica al termine del periodo di isolamento per positività al virus da SARS-CoV-2 può avvenire solo in presenza di esito negativo di un tampone ufficiale?

La L. 199 del 30/12/2022, nella modifica al comma 3 dell’art. 10-ter del D.L. n. 52/2021 (convertito nella L. n. 87/2021), demanda al Ministero della Salute la definizione delle modalità di attuazione dell’isolamento attraverso specifica circolare. Si ritiene pertanto che, in merito a tale misura sanitaria, il riferimento sia costituito dalla circolare Min. Sal. n. 51961 del 31/1272022, secondo cui:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
  • per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Si desume pertanto che il termine dell’isolamento per i casi sintomatici o che non ricadano nella precedente classificazione sia possibile solo a seguito di un test antigenico o molecolare negativo, effettuato presso struttura sanitaria/farmacia. La circolare ministeriale prevede inoltre l’obbligo, al termine dell’isolamento, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Tali precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.