A volte il confronto docenti-studenti può diventare conflittuale. In certi casi, a “sistemare” tutto ci pensano le famiglie: la maggior parte chiedono spiegazioni. Ma c’è anche chi mette a “posto tutto” con la violenza. È quest’ultima la soluzione adottata dal patrigno di una studentessa frequentante un istituto scolastico superiore della provincia di Ferrara: l’uomo ha colpito con un pugno, appena fuori scuola, il docente di 40 anni che aveva discusso con la ragazza. Il fatto sarebbe accaduto prima delle vacanze natalizie, ma reso noto solo il 16 gennaio.
Il fatto di Ferrara
“Secondo quanto ricostruito – scrive l’agenzia Ansa – il docente, nel corso delle lezioni, aveva ripreso la giovane studentessa, che aveva poi discusso con lui. Al termine delle lezioni la ragazza, minorenne, aveva riferito del diverbio avuto con l’insegnante al patrigno, che si è presentato all’uscita dell’istituto scolastico e gli ha sferrato un pugno al volto”.
“L’insegnante è andato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona” e solo “successivamente ha deciso di formalizzare la propria denuncia querela. I carabinieri hanno quindi identificato il presunto responsabile del gesto, anche lui sulla quarantina e residente in provincia, e lo hanno denunciato”.
Cosa dice la legge sulle aggressioni ai docenti
A proposito degli episodi in crescita di violenza verso i docenti, ricordiamo che in uno degli ultimi provvedimenti legislativi del Governo M5S-Lega, il decreto sicurezza bis, è stata effettuata una “stretta” sui reati commessi verso i pubblici ufficiali, quindi anche verso gli insegnanti e tutto il personale in servizio nella scuola.
La norma – che sembrata proprio una risposta all’escalation di casi di violenza verso i docenti e la richiesta generalizzata di una legge ad hoc – è contenuta nella conversione in legge con modificazioni, pubblicata in G.U. il 9 agosto scorso del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Nella pagina 186 della Gazzetta Ufficiale, serie Generale del 9 agosto si legge: “Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale) . – Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.
Non si può ledere l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale
Ma cosa significa offendere “l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale”? Secondo gli articoli 339 e 336 del codice penale, si tratta di reati che corrispondono a “violenza o minaccia” oppure alla “resistenza a pubblico ufficiale”.
Come già scritto dalla Tecnica della Scuola, atti violenti contro i professori possono essere costituiti non solo da offese, percosse, lesioni e violenza privata, ma il reato scatta anche in caso di stalking, minaccia e diffamazione.
Anche l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: si tratta, infatti, di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
Cosa deve fare un docente aggredito?
Se subisce un’aggressione verbale o fisica, il docente deve informare, con una lettera scritta, il preside nonché, visto l’art. 2087 del Codice civile inerente la responsabilità del Dirigente (obbligato ad adottare le necessarie misure atte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti).
Inoltre, il docente aggredito deve chiedere allo stesso preside di prendere provvedimenti per garantire le condizioni di sicurezza in ambito lavorativo previste dalla legge e scongiurare il ripetersi di ulteriori aggressioni in grado di provocare danni morali, fisici e/o biologici nei propri confronti.
Se sono stati riportati traumi o ferite bisogna recarsi subito in pronto soccorso per le cure del caso e chiedere il rilascio del relativo certificato medico attestante la diagnosi e le circostanze che hanno causato la richiesta di cure mediche presso la struttura ospedaliera (la certificazione dovrà essere allegata alla successiva denuncia da presentare alla polizia giudiziaria o ai carabinieri).
Il dirigente scolastico, avvisato dal grave episodio accaduto in servizio, ha l’obbligo della denuncia, relativamente ai reati perseguibili d’ufficio (art. 331 del Codice penale). La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.