La stessa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore che riteneva che, ai fini del licenziamento disciplinare, il pedinamento effettuato da una agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro, fosse in violazione con lo Statuto dei Lavoratori (legge 300/70). Il caso ha riguardato un lavoratore che è stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare, con la quale, si addebitava al lavoratore l’illecito utilizzo di un permesso ex art. 33 legge n. 104/92 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla legge.
L’azienda, attraverso degli accertamenti svolti da una agenzia investigativa, appurava che il proprio dipendente, il giorno del permesso, “fosse partito con valigia ed amici mettendo tra se e la finalità di assistenza del permesso una distanza ed una previsione di rientro non prossimo, che rendevano evidente come lo stesso fosse stato utilizzato per altre finalità che la legge garantiva con l’istituto delle ferie”.
A tal proposito è bene aggiungere il fatto che l’aspetto fondante dell’articolo 33 della legge 104/1992 prevede l’accesso ai benefici solo nel caso in cui il lavoratore assista con continuità il parente con handicap grave. Lo stesso Dipartimento Funzione Pubblica, con un proprio parere del 18 febbraio 2008, n. 13 (superato dalla successiva crcolare 13 del 6 dicembre 2010 e dall’artciolo 6 del decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119), ha affermato che la continuità sussiste soltanto quando l’assistenza è prestata non in maniera saltuaria od occasionale ma con assiduità e costanza, in modo tale “da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata”.