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Decreto milleproroghe, a breve la conversione in legge. Cisl Scuola: ecco le modifiche del Senato

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La Cisl Scuola parla del decreto Milleproroghe e della prossima conversione in legge, indicando le principali modifiche attuate dal Senato:

La legge di conversione del D.L.198/2022 (milleproroghe per il 2023) ha terminato il proprio iter al Senato della Repubblica il 15 febbraio 2023. Il testo ora passa alla Camera dei Deputati. In attesa di predisporre, al momento della definitiva conversione, la consueta scheda di illustrazione e commento, si anticipano le principali modifiche apportate dal Senato al testo dell’originario decreto-legge.

Articolo 5 – Proroga di termini in materia di istruzione e merito

  • Adeguamento normativa antincendio (nuovo comma 5).
    L’originario comma 5 viene sostituito prevedendo che il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e per le strutture in cui vengono erogati i percorsi IeFP e di IFTS è prorogato al 31/12/2024. Stesso termine (31/12/2024) viene previsto per l’adeguamento degli edifici adibiti ad asilo nido, dei locali delle Università, dell’AFAM e per quelli in cui si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy
  • Finanziamento del sistema informativo nazionale del sistema integrato da 0 a 6 anni (comma 5-bis)
    Si destinano, nell’anno 2023, 1,5 milioni di euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’attivazione del sistema informativo nazionale previsto dal D.Lgs.65/2017 (Sistema integrato di educazione dalla nascita fino ai sei anni)
  • Proroga della durata del CSPI (comma 5-ter)
    Viene prorogata al 31 agosto 2024 la durata in carica dei componenti elettivi del CSPI
  • Termine per la messa a norma dei locali e dei luoghi di cultura (comma 5-quater)
    Viene prorogata al 31 dicembre 2024 la data ultima prevista per l’adeguamento alla normativa antincendio dei luoghi della cultura vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  • Ricorso a supplenze per garantire il funzionamento dei servizi educativi nelle scuole paritarie (nuova formulazione del comma 8)
    Per consentire il funzionamento dei servizi educativi nelle scuole dell’infanzia paritarie, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire per le supplenze il personale docente con la prescritta abilitazione è consentito, anche per l’anno scolastico 2023/2024, il ricorso alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Il servizio prestato, però, non sarà valido in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie per le scuole statali
  • Scuole dei comuni colpiti da eventi sismici (nuova formulazione del comma 9)
    Vengono apportate modifiche lessicali al comma in cui si prevede la proroga all’anno scolastico 2023/24 delle disposizioni che consentono la deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe previste dal DPR 81/2009 a favore delle scuole dei comuni colpiti da eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nonché dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
  • Modalità di espressione dei pareri da parte del CSPI (nuova formulazione del comma 10)
    Vengono apportate semplici modifiche lessicali al comma che proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni per cui l’espressione dei pareri da parte del CSPI deve avvenire entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministero
  • Concorso per Dirigenti Tecnici (nuovo comma 11-bis)
    Il bando per l’assunzione a tempo indeterminato dei 59 Dirigenti Tecnici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito è previsto a partire dal 1° giugno 2023
  • Attività della Fondazione “I Lincei per la scuola” (nuovo comma 11-ter)
    Viene ripristinato il finanziamento di 250.000 euro per la Fondazione al fine di garantirne la prosecuzione delle attività
  • Scorrimento delle graduatorie del concorso riservato ex comma 9-bis del D.L.73/2021 (nuovo comma 11-quater)
    Le assunzioni a tempo determinato dalle graduatorie del concorso ex comma 9-bis dell’art.59 del D.L.73/2021 sono prorogate all’anno scolastico 2023/24 per le classi di concorso per le quali gli uffici non abbiano reso disponibili i posti in tempo utile per lo svolgimento del percorso di formazione iniziale e prova. Di conseguenza tali posti non saranno disponibili per le prossime operazioni di mobilità. Una volta superata la formazione e il periodo di formazione iniziale e prova, i docenti saranno assunti con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. Le graduatorie decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento sui posti degli eventuali rinunciatari da effettuarsi non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso previsto dal D.L.36/2022.
  • Proroga della graduatoria del concorso 2017 per Dirigenti scolastici (nuovi commi dall’11-quinquies all’11-novies)
    La validità della graduatoria del concorso 2017 è prorogata fino all’anno scolastico 2025/26. Viene, inoltre, previsto un corso intensivo di formazione a cui potranno partecipare coloro che abbiano sostenuto almeno la prova scritta a condizione che, alla data dell’entrata in vigore della legge:
    a) abbiano proposto ricorso e abbiano un contenzioso pendente per mancato superamento della prova scritta, ovvero abbiano superato lo scritto e l’orale a seguito di un provvedimento cautelare
    b) abbiano proposto ricorso e abbiano un contenzioso pendente per mancato superamento della prova orale.
    Al termine del corso intensivo, i soggetti di cui alla lettera a) dovranno superare una prova scritta computer based con un punteggio di almeno 6/10, i soggetti di cui alla lettera b) dovranno superare una prova orale con un punteggio minimo di 6/10.
    I soggetti che avranno superato il corso intensivo sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso e assunti successivamente agli iscritti nelle graduatorie vigenti. Le future assunzioni di Dirigenti scolastici avverranno per almeno il 60% attingendo dalle graduatorie del prossimo concorso e fino al 40% dalle graduatorie del concorso 2017 integrate, fino all’esaurimento. L’eventuale posto dispari è destinato alla nuova procedura concorsuale. In caso di esaurimento della graduatoria per titoli ed esami i posti residui vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie integrate, salvo recupero in occasione dei futuri concorsi.

Articolo 9 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

  • Lavoro agile per i lavoratori fragili ai sensi del D.M. del Ministero della salute del 4 febbraio 2022 (nuovo comma 4-ter)
    Per i lavoratori fragili individuati con il Decreto del Ministro della Salute di cui sopra, fino al 30 giugno il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
    Sono da considerare tali i lavoratori che presentano le seguenti patologie o condizioni:
    Indipendentemente dallo stato vaccinale:
    – Pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (come da lettera a.1 del citato D.M.)
    – Pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.
    In caso di esenzione dalla vaccinazione, i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
    – età maggiore di 60 anni
    – condizioni di cui all’Allegato 2 della circolare 45886/2021 del Ministero della Salute.
  • Proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale (nuovo comma 5-ter)
    Permane il compito, per i datori pubblici e privati, di attivare la sorveglianza sanitaria eccezionale nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a possibilità di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
    Come già in passato, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.