A tal proposito gli Usr competenti per territorio si affannano, mandando comunicati alle scuola superiori di secondo grado, invitando Dirigenti scolastici e docenti ad accettare tale incarico. Forse le ragioni del diniego o delle difficoltà nel trovare insegnanti di scuola superiore di secondo grado stanno nelle righe della normativa, infatti, al Presidente di commissione dell’esame di Stato del primo ciclo spetta esclusivamente il trattamento di missione, come modificato dai commi 213, 215, 216 e 217 dell’art. 1 della Legge finanziaria 23/12/2005 n. 266.
Tale legge ha abolito l’indennità di trasferta (diaria) sia intera sia ridotta, qualunque sia la durata della missione sul territorio nazionale. Per effetto della predetta legge 266/2005, è stato altresì abrogato il compenso forfetario pari ad 1/5 dell’indennità di missione previsto dalla C.M. n. 104 del 16.4.1999 per i Dirigenti scolastici e professori incaricati della presidenza di commissioni di esami di licenza media, entro il perimetro del centro urbano della sede di servizio o di residenza o nell’ambito di distanza inferiore a quella minima prevista dalle norme vigenti in materia di missione. Un altro fattore che potrebbe far desistere nell’accettare questo incarico, risiede nel fatto che gli esami di Stato del primo ciclo di istruzione dello scorso anno scolastico hanno messo in evidenza una forte complessità organizzativa, aumentata dalla modalità di valutazione della Prova Invalsi.
Infatti nel giugno del 2013 le commissioni hanno lavorato a tappe forzate per rientrare nei tempi previsti dal calendario di esami. In altre parole in alcuni casi si sono fatte le ore piccole per correggere gli scritti in tempo utile prima dei colloqui orali a causa di un sistema procedurale sempre più complesso