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Corsi di recupero: le risorse stanziate sono vincolate o possono essere utilizzate per altre attività?

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Con l’art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 è stato istituito il nuovo Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, nel quale sono confluite le risorse elencate ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

Il fondo è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica;
b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
d) incarichi specifici del personale ATA;
e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
f) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
g) valorizzazione dei docenti;
h) finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.

La ripartizione delle risorse tra tali finalità avviene in sede di contrattazione integrativa nazionale, nel cui ambito si definiscono – tra l’altro – sia la quota di finanziamento destinata alle attività di recupero presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia i criteri per la distribuzione del fondo tra le singole istituzioni scolastiche.

In proposito, le risorse destinate ai corsi di recupero sono vincolate o possono essere utilizzate per altre attività?

A questa domanda ha risposto l’Aran con orientamento applicativo CIRS95.

Sulla base di quanto previsto dal Contratto, l’istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, stabilirà i parametri di distribuzione e assegnazione al personale scolastico delle suddette risorse, nel rispetto delle previsioni contenute all’interno del contratto integrativo di livello nazionale che destinano le risorse alle singole finalità.