Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami…”.
Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249/ 1998, modificato dal DPR n. 235/2007. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i CdC possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. Questo documento “del 15 maggio” è affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato e a chiunque ne abbia interesse.
Mentre per i candidati non ammessi le deliberazioni del CdC devono essere puntualmente motivate per quelli ammessi il CdC è libero circa la forma delle delibere ma per ciascuno di essi deve pubblicare – all’albo dell’Istituto sede d’esame – i voti di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio del credito scolastico dell’ultimo anno e del credito complessivo. (cfr. art. 3 dell’OM n. 37). Ogni consiglio di classe è autonomo e, ad esempio, può aggiungere o meno dei giudizi analitici per esplicitare la valutazione decimale o può optare per una griglia comune con criteri di riferimento di riferimento che esprimano l’equivalenza dei voti numerici rispetto ad una “cifra” esplicativa.
A che servono questi 20.000 documenti annuali del 15 maggio?
1. E’ vero che, secondo il legislatore dell’esame di Stato, essi sono indirizzati da parte dei CdC alle commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento degli esami. Ma che fine facciano questi documenti è difficile saperlo a priori.
2. Certamente quelle tante pagine, preparate con cura dal coordinatore-tutor della classe, verranno sfogliate (forse anche lette) dai Presidenti e/o dai 3 commissari esterni che sconoscono la storia scolastica della classe da esaminare.
3. Sicuramente, per poter approntare la terza prova di esame, saranno utili le pagine del documento in cui sono elencati i programmi effettivamente svolti durante l’ultimo anno.
4. Di sicuro svogliatamente saranno impacchettati, a fine esame nel plico sigillato insieme con tutti gli atti e documenti di esame e collocati per almeno 5 anni negli archivi degli istituti scolastici. A disposizione di quanti (avendone titolo e diritto per la L. n. 241/1990 e successive disposizioni) chiederanno la riapertura di detto plico che subito dopo verrà risigillato. (cfr. Art. 25 OM n. 37).
5. Forse qualche studente universitario in un prossimo futuro troverà in questi “documenti del 15 maggio” argomento per una tesi di laurea sul mondo scolastico.