Per i lavoratori che partecipano all’assemblea sindacale territoriale indetta dalle ore 11 alle ore 13, il servizio lavorativo non prestato dopo le ore 13 deve essere recuperato oppure deve essere detratto dal monte ore annuo delle 10 ore previste per la partecipazione alle assemblee sindacali?
A questa domanda ha recentemente risposto l’ARAN, con orientamento applicativo CIRS111.
L’ARAN ricorda che l’art. 22, al comma 4, lett. b3) del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 demanda alla contrattazione integrativa i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi del successivo art. 23.
La funzione della contrattazione integrativa in materia di assemblee sindacali, infatti, è quella di garantire il diritto di partecipazione a tutti i dipendenti della scuola, coniugandolo altresì con il dovere di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili e di recare il minor disagio possibile agli alunni.
Quindi, l’ARAN precisa che i lavoratori sono liberi di partecipare a qualsiasi assemblea sindacale che si svolga al di fuori del loro orario di lavoro, senza necessità di alcun permesso. Ne consegue che le ore di permesso possono essere fruite solo qualora l’assemblea coincida con l’orario di lavoro del singolo lavoratore che le utilizza.
In caso di assemblea territoriale, dunque, le ore di permesso utilizzabili comprendono sia le ore di effettiva assemblea che i tempi necessari per il raggiungimento della sede ove la stessa si tiene e/o per il ritorno alla sede di servizio, ma tali ore possono essere utilizzate se e nel limite in cui coincidano con l’orario lavorativo giornaliero del dipendente.
Invece, le ore di lavoro non coincidenti con l’orario in cui si è svolta l’assemblea e/o con il tempo di viaggio dovranno essere regolarmente lavorate e non potranno in ogni caso essere scomputate dalle 10 ore annuali pro capite di permesso per assemblea spettanti a ciascun dipendente della scuola.