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Graduatorie personale ATA 24 mesi, ecco i titoli che danno diritto alla riserva e alla preferenza dei posti

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Con la circolare ministeriale 26352 del 5 aprile 2023, il ministro dell’istruzione e del merito, nel dare disposizioni agli USR sui tempi e sulle procedure per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie del personale ATA 24 mesi, ricorda che la domanda, per chi ne dovesse avere titolo, contiene un’apposita sezione, denominata “Modello H: Attribuzione priorità” e nello stesso tempo evidenzia le modifiche introdotte.

Riserve e preferenze vanno riformulate

Con la circolare suddetta, il Ministro invita le direzioni regionali a evidenziare, nei bandi di concorso, le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva e l’attribuzione della priorità nella scelta della sede, avvertendo che le dichiarazioni devono essere necessariamente riformulate dai candidati, perché trattasi di situazioni che, se non riconfermate, s’intendono non più possedute.

Titoli di riserva

I soggetti che hanno preferenza a parità di merito e di titoli secondo quando indicato nella circolare ministeriale con riferimento all’art. 5 comma 4 ai nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del D.P.R. 487 del 1994 sono:
• I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
• I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
• I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
• I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
• Gli invalidi e i mutilati civili.

Priorità nella scelta della sede

Secondo le disposizioni previste dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992 hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, i soggetti con handicap che in riferimento all’art. 21 hanno
• Un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
in riferimento all’art.33 comma 5,6 e 7
• comma 5) Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
• comma 6) La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
• comma 7) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.