Il titolo II del decreto 48/2023 ha disposto degli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi per il settore scolastico e formativo.
Finalità dell’estensione
L’ampliamento previsto dal decreto 48, così come espressamente affermato al comma 1 dell’art. 18, ha lo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024. L’art. 18 del decreto 48 ha ampliato i soggetti coperti di assicurazione inserendo diverse categorie operanti nel settore scolastico e formativo oltre agli alunni e gli studenti con alcune differenze sostanziali riguardanti gli infortuni in itinere.
Personale scolastico e accademico
Al fine di valutare l’impatto dell’applicazione prevista dal decreto, sono compresi nell’assicurazione, le seguenti categorie:
- il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale d’istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema d’istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
Alunni e studenti
- gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale d’istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema d’istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi d’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
- gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
Assicurazione in itinere
Il comma 2 lettera f dell’art. 18 , in modo analogo alla norma in vigore che include gli infortuni in itinere, soltanto per gli spostamenti da casa al luogo di lavoro e viceversa , esclude gli alunni e gli studenti infatti afferma testualmente che essi sono assicurati “limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.”