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Per le vacanze non si può avere il permesso

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Importante sentenza del giudice del lavoro di Milano sulla fruibilità dei permessi per motivi personali e familiari. Si tratta, infatti, di una pronuncia che interviene su una materia delicata che, non di rado, ingenera frizioni tra docenti e dirigenti scolastici. Ecco un passo particolarmente significativo della decisione: "E’ di tutta evidenza che si parli in ogni caso di "concessione" e non diritto insindacabile alla fruizione, pertanto una valutazione non è esclusa, ma mentre nella ipotesi di cui al primo comma la valutazione sarà semplicemente di sussistenza delle circostanze comprovanti l’ipotesi normativa, nel secondo caso la valutazione presenta maggiori margini di discrezionalità dovendosi far riferimento a motivi genericamente personali o familiari, se pure documentati posteriormente e autocertificati. Si deve trattare pertanto di un’esigenza familiare ulteriore rispetto a  quella di cui comma primo, pur sempre grave ed urgente visto che le sono attribuiti lo stesso numero di giorni riconosciuti per il lutto di un parente strettissimo.
E’ facile immaginare come si sia voluto prevedere tutte quelle ipotesi gravi ed imprevedibili come la malattia, l’ intervento chirurgico, il ricovero imprevisto di un figlio superiore agli 8 anni, del coniuge, di un genitore o di altri avvenimenti imprevedibili e di una certa serietà (furto, rapina, lesioni). Non a caso la norma prevede la possibilità di documentazione posteriore  all’assenza.

Non può essere ritenuto un valido "motivo familiare o personale" il  desiderio di fruire con il proprio nucleo familiare di una vacanza in una nota località turistica in pieno periodo lavorativo". Il testo integrale della sentenza è scaricabile sul sito
www.italiapuntodoc.it .