Una collaboratrice scolastica di un istituto del vicentino, come riporta Il Gazzettino, svolgeva anche un altro lavoro: la barista in un locale della zona. La dipendente pubblica, però, non ha mai chiesto l’autorizzazione per poterlo fare.
Il titolare del bar è stato multato
La donna è stata scoperta dalla guardia di finanza di Vicenza durante alcuni controlli. I finanzieri hanno ricostruito il periodo di lavoro effettuato e i relativi compensi. Ad essere multato è stato il titolare del bar in cui lavorava la collaboratrice scolastica: la multa è pari al doppio dei compensi elargiti alla donna.
Lei invece rischia provvedimenti di carattere disciplinare e dovrà versare tutti i compensi percepiti alla scuola: è stata segnalata per danno erariale.
Con quali attività è compatibile la funzione docente?
La funzione docente è incompatibile con le seguenti attività:
- Impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto e nel caso dovesse impartire lezioni private ad alunni di altri istituti, dovrà informare il dirigente scolastico comunicando i nominativi degli alunni e la loro provenienza;
- Assumere altro rapporto d’impiego pubblico.
- Svolgere attività commerciali, industriali e professionali.
- Assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati.
- Accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
La funzione docente è compatibile con le seguenti attività:
- Assumere cariche in cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, costituite senza fine di lucro.
La funzione docente è compatibile con le seguenti attività previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:
- Il personale docente con contratto part-time con prestazioni che non superino il 50 % del tempo pieno, può svolgere:
– attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc).
– Impiego alle dipendenze di privati. - Attività lavorativa subordinata, a condizione che non sei in conflitto con gli interessi dell’amministrazione.
- Attività volta all’espressione e alla manifestazione del pensiero.
- Attività di formazione
- Partecipare in società senza alcun incarico, ma da semplice socio.
- Incarico occasionale da altre amministrazioni pubbliche o da altre scuole
- Attività di libera professione di cui sia prevista l’iscrizione all’albo professionale.