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PCTO e tutela assicurativa per studenti e personale scolastico, in Gazzetta la legge di conversione del Decreto Lavoro

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Nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio è stata pubblicata la legge 3 luglio 2023, n. 85 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (cd. Decreto Lavoro).

Nella stessa Gazzetta è anche pubblicato il Testo coordinato.

Due sono gli articoli che interessano le scuole: l’art. 17 (Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei  percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e l’art. 18 (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore).

Cosa cambia per i PCTO

Le imprese impegnate nei Percorsi dovranno integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con una sezione specifica che indicherà le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione per i ragazzi. L’integrazione al documento sarà fornita alla scuola e allegata alla Convenzione stipulata tra l’istituto e l’impresa.

Con il Decreto-legge viene espressamente previsto, inoltre, che il PCTO debba essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) degli istituti e con il profilo culturale, educativo e professionale dei singoli indirizzi di studio offerti dalle scuole. Per assicurare questo scopo, viene anche introdotta la figura del docente coordinatore di progettazione, che sarà individuato dall’istituzione scolastica.

Allo stesso tempo, viene rafforzato il Registro per l’alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l’inserimento di ulteriori requisiti che devono possedere le imprese ospitanti i PCTO onde evitare ricorso ad aziende non qualificate. Tra questi requisiti, capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, esperienza maturata nei Percorsi, eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei PCTO.

Per una proficua progettazione dei Percorsi, sono previsti l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati, finora carenti, tra il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la Piattaforma dell’alternanza scuola-lavoro, istituita presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che viene rinominata come “Piattaforma per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. Inoltre, è previsto un sistema di costante monitoraggio della qualità dei Percorsi.

Cosa cambia per la tutela assicurativa

Esclusivamente per l’anno scolastico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione INAIL si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Sono dunque compresi nell’assicurazione gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;
f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

LA LEGGE

IL TESTO COORDINATO