Nell’ipotesi di accordo contrattuale, sottoscritto il 14 luglio del 2023 da tutti i sindacati ad eccezione della UIL SCUOLA/RUA, è stata inserita la possibilità da parte delle amministrazioni di individuare attività lavorative da svolgere in modalità agile per il personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche e educative.
Finalità del lavoro agile
La possibilità di svolgere in modalità agile determinate attività lavorative, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 81 del 2017 è finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.
Procedura prevista
L’esecuzione del lavoro agile è una modalità di esecuzione che prevede oltre a un accordo tra le parti nessun vincolo di orario o di luogo di lavoro con forme di organizzazione per Fasi, Cicli e Obiettivi.
Prestazione lavorativa
La prestazione lavorativa è effettuata in parte all’interno dei locali della sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all’esterno di questi, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Riservatezza dei dati
In relazione alla tipologia di attività da svolgere va concordato tra il datore di lavoro il lavoratore, la garanzia della più assoluta riservatezza dei dati trattati dal lavoratore e sulle informazioni in possesso dell’amministrazione.
Compiti dell’amministrazione
L’amministrazione oltre a concordare le attività lavorative da svolgere in modalità agile, ha il dovere di consegnare al lavoratore, una specifica informativa scritta, con la quale garantisce la salute e la sicurezza individuando eventuali rischi generali e rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Compiti del lavoratore
Il lavoratore in merito all’informativa ricevuta dal datore di lavoro ha il dovere di collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali oltre a garantire la riservatezza delle notizie trattate a tale scopo l’amministrazione consegna al lavoratore, una specifica informativa in materia ai sensi dell’art. 22 della L. 81 del 2017.
Rapporto di lavoro
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto e lascia inalterati i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza siano essi riferiti al trattamento economico sia alle progressioni di carriera; sia alla incentivazione della qualità della prestazione sia alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti.