Non ci saranno modifiche alla prassi ormai consolidata nelle scuole in merito ai cosiddetti esami di riparazione. A dirlo è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con una nota stampa del 24 luglio.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito di un articolo, pubblicato su Repubblica.it, in cui si riprendeva una nota del 13 giugno scorso relativa alle scadenze per le rilevazioni degli esiti degli scrutini e degli esami: in particolare, per la secondaria di II grado, per la comunicazione dell’esito degli studenti con sospensione di giudizio e del relativo credito scolastico le funzioni saranno riaperte dal 16 al 31 agosto.
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Ci sarà tolleranza oltre il 31 agosto
“La regolamentazione del 2007, risalente all’ex Ministro Fioroni, – ha scritto il Ministero – prevede il 31 agosto come data per verificare che gli studenti abbiamo recuperato i debiti scolastici; tuttavia in passato vi è sempre stata tolleranza fino alla prima settimana di settembre e comunque entro l’inizio delle lezioni. Come chiarito nella circolare trasmessa il 15 giugno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche quest’anno la scadenza sarà prorogata fino all’8 di settembre”.
Recupero debiti possibile entro l’8 settembre
Come avevamo infatti già riportato in un articolo del 24 luglio, facendo seguito alla nota prot. n. 2800 del 13/06/2023, il Direttore generale per i Sistemi Informativi e la Statistica, Ing. Davide D’Amico, aveva trasmesso alle scuole un’ulteriore nota datata 16 giugno, in cui, dopo le segnalazioni giunte dalle scuole, ha fatto presente che “la data del 31 agosto p.v., fissata come data ultima per la trasmissione dell’esito relativo alle sospensioni di giudizio, è conseguenza dell’anticipo previsto per la comunicazione dei dati di frequenza per l’anno scolastico 2023/2024, necessari e funzionali ai nuovi servizi digitali in corso di attivazione”.
Proprio a seguito delle “lamentele” avanzate dalle istituzioni scolastiche, la stessa Direzione ha reso noto che “sarà comunque possibile comunicare l’esito relativo alla sospensione del giudizio successivamente alla data del 31 agosto p.v., entro e non oltre l’8 di settembre p.v.”.