Con Messaggio numero 2856 dell’1 agosto 2023 l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle attestazioni ISEE utili per l’Assegno unico nel caso in cui rechino omissioni o difformità.
In particolare l’INPS fa sapere che a partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
L’INPS, avvalendosi dei contatti presenti nell’Archivio Unico dei Contatti (PEC/SMS/e-mail), avviserà l’utente mediante l’invio di un’apposita comunicazione, con la quale viene segnalata la presenza dell’omissione e/o difformità dell’ISEE da regolarizzare con una delle seguenti modalità:
– presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
– richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
– presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione. Con riguardo al patrimonio mobiliare potrà presentare documentazione giustificativa, quale:
- la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
- la documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).
In tale caso, l’importo dell’Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore dell’indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.
Analogamente, anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell’ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.