Sul tema del rinnovo del contratto scuola 2019-2021, la cui firma definitiva e quindi la sua attuazione dovrà avere luogo tra la fine di autunno e l’inizio del prossimo inverno, c’è un punto dell’art.5 che fa tornare in vita una norma legislativa abrogata dal d.lgs. n.75 del 25 maggio 2017.
L’informazione sindacale del dirigente scolastico
La novità introdotta dall’art.5, comma 5 dell’ipotesi di CCNL scuola 2019-2021, si riferisce all’informazione come corretto esercizio delle relazioni sindacali. In tale comma è riportato: ” Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all’art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell’adozione degli atti“.
L’art.5 del nuovo contratto scuola andrà ad abrogare la norma contrattuale vigente con l’art.5 del CCNL scuola 2016-2018. Ma la questione che maggiormente salta all’occhio è che il d.lgs. 75/2017, convertito in legge con il nome di “legge Madia”, all’art.2 modifica l’art.5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, sopprimeva proprio il seguente periodo: “fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione”, eliminando la possibilità di informativa sindacale su temi riferiti alle determinazioni del dirigente scolastico per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro,nel rispetto del principio di pari opportunitaà, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.
II contratto aggiunge ciò che la legge aveva soppresso
In buona sostanza la Legge Madia aveva modificato il testo unico eliminando la possibilità dell’informativa sindacale sulle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, mentre il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021 reintroduce per via meramente contrattuale quello che la legge aveva soppresso.
In questo caso il contratto andrebbe a modificare la legge, al contrario di quanto normalmente accade con nuove leggi che vanno ad abrogare norme contrattuali vigenti.