Il Ministero ha fissato al 23 ottobre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023 per il personale docente, educativo, ATA. Le domande possono essere presentare tramite Istanze on-line già da domani, 19 settembre.
Entro il medesimo termine ultimo, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.
Resta invece ferma al 28 febbraio 2024 la scadenza per la presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.
Date e modalità sono contenute nella nota 54257 del 18/09/2023, di trasmissione del Decreto 185 del 15/09/2023.
Le cinque istanze
La richiesta di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2024 dovrà essere formulata avvalendosi delle cinque istanze Polis attive contemporaneamente.
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.
La seconda, la terza, la quarta e la quinta conterranno, esclusivamente:
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
- domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, da maturare entro il 31 dicembre 2023);
- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – opzione donna con requisiti al 31/12/2021 – OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 1, comma 292, della 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022).
Istanze in subordine
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna” (requisiti al 31/12/2021 o al 31/12/2022), queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Cosa fare se non viene concesso il part-time
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
LA DIRETTA DELLA TECNICA RISPONDE LIVE
Della presentazione della domanda si occuperà la diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 19 settembre, alle ore 18,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.
La diretta sarà visibile, come di consueto, sui canali social della Tecnica della Scuola Facebook e YouTube.