Il Decreto Direttoriale n. 698 del 1° ottobre 2014, relativo alle Indicazioni operative per le prove di selezione dei percorsi di Tirocinio formativo attivo – II ciclo, contiene anche indicazioni riguardanti le iscrizioni ai percorsi per i candidati aventi titolo all’iscrizione in soprannumero.
Contestualmente all’apertura delle iscrizione ai percorsi per i candidati inseriti nelle graduatorie di merito, le Istituzioni accademiche apriranno le iscrizioni ai candidati aventi titolo all’iscrizione in soprannumero.
Si tratta, in particolare, dei:
- “congelati SSIS” e AFAM;
- soggetti che abbiano sospeso l’iscrizione ai corsi del I ciclo di TFA o li abbiano interrotti per sopraggiunti e documentati motivi di salute;
- soggetti che, in occasione del I ciclo di TFA fosserorisultati vincitori, cioè collocati in posizione utile per la frequenza di più di un percorso, e che abbiano esercitato un’opzione;
- soggetti che, in occasione del I ciclo TF A, fossero inseriti in graduatoria di merito, ma non in posizione utile. Quest’ultima disposizione è dovuta alle diverse opportunità offerte ai candidati del II ciclo, che possono avvalersi di procedure di recupero non previste per il I ciclo TFA.
Lo stesso decreto precisa che non hanno diritto all’iscrizione in soprannumero, per i percorsi inerenti il medesimo ambito, i soggetti di cui sopra che hanno conseguito, attraverso i percorsi SSIS o TFA o AFAM, una delle abilitazioni ricomprese negli ambiti verticali 1 (25/ A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31/A e 32/A), 4 (43/A e 50/A) e 5 (45/A e 46/A, distinti per le diverse lingue straniere).
In merito ai corsi incompatibili con l’iscrizione ai Tfa, il decreto ricorda che, così com’era avvenuto per il I ciclo di Tfa, permane il divieto della contemporanea frequenza di altri percorsi accademici, per cui i candidati collocati in posizione utile, qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, potranno sospendere l’eventuale corso di dottorato di ricerca, il percorso di specializzazione sul sostegno o il percorso di perfezionamento in CLIL. Non è necessaria la sospensione solo se, al momento di inizio delle attività didattiche, ai candidati iscritti ad un dottorato di ricerca, resti solo la discussione della tesi di dottorato e ai candidati frequentanti i corsi di specializzazione sul sostegno o il percorso di perfezionamento in CLIL restino solo da sostenere esami di profitto e prova finale.