Tra le principali richieste di chiarimento inoltrate al Ministero dalle scuole, alcune riguardano il compenso spettante alle due nuove figure di docente tutor e orientatore.
Di seguito riportiamo due delle domande poste al MIM e le risposte fornite.
Cosa succede quando il numero di docenti formati non consente di rispettare il valore minimo del compenso?
I limiti finanziari in materia di compensi fissati dal decreto n. 63 del 5 aprile 2023 (nel caso dei docenti tutor, il compenso minimo ammonta a 2.850) sono da considerarsi inderogabili.
Al fine di individuare quali docenti nominare per ricoprire il ruolo di docenti tutor, è sempre possibile considerare i criteri già previsti dall’art. 5 del DM n. 63 del 5 aprile 2023 per l’avvio alla formazione dei docenti:
- essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata con contratto a tempo indeterminato/determinato;
- aver svolto, in via prioritaria, compiti rientranti tra quelli attribuiti al tutor scolastico e all’orientatore (funzione strumentale ovvero referente per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO, per l’inclusione e attività similari e connesse a tali tematiche);
- disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di orientatore per almeno un triennio scolastico.
Come viene individuato il compenso per la valorizzazione del ruolo dei docenti tutor e del docente orientatore?
Il compenso per la valorizzazione del ruolo dei docenti tutor e del docente orientatore è forfettario e viene definito da ciascuna istituzione scolastica mediante la contrattazione integrativa, tenendo conto:
- Delle risorse finanziarie messe a disposizione;
- Delle peculiarità organizzative e dello specifico contesto di riferimento;
- Dei limiti massimi e minimi individuati dal DM n. 63 del 5 aprile 2023, che sono inderogabili.