Le migliaia di ricorsi al Tar del Lazio, collettivi e no, che sono partiti o stanno per partire in questi giorni, potrebbero risultare del tutto superflui. Le sentenze di annullamento del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, infatti, hanno valore per tutti gli interessati. E dunque basterebbe anche un solo ricorso andato a segno per risolvere la questione. Fermo restando l’incognita del probabile ricorso in appello.
Le pronunce di annullamento, infatti, determinano l’insorgere del cosiddetto "vuoto normativo". Vale a dire, di una situazione caratterizzata dalla cancellazione delle norme contenute nei provvedimenti annullati.
Una situazione che, quando si verifica, impone al governo di emanare nuovi provvedimenti, che siano conformi alla decisione del giudice. Si tratta, peraltro, di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa . E non sono poche le sentenze che si informano a tale tendenza.
Ne citiamo solo alcune, a titolo esemplificativo, attingendo direttamente dalle massime.
Anzi tutto, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 903 del 5 novembre 1991:" L’annullamento in sede giurisdizionale di atti amministrativi normativi, in misura integrale o parziale su alcune disposizioni, ha efficacia erga omnes, anche quindi verso chi non sia stato parte formale nel giudizio, nei limiti oggettivi in cui il giudicato si è formato, ossia con riferimento al dispositivo, alla motivazione ed all’oggetto del giudizio…".
La decisione, inoltre, preclude all’Amministrazione: "di riprodurre l’atto con lo stesso vizio riconosciuto in sentenza", determinando "un vuoto normativo che va riempito dall’Autorità competente nell’osservanza del giudicato".
Va detto subito che, se si tratta di provvedimenti applicativi, come ad esempio le graduatorie, per ottenere anche l’annullamento di queste ultime, gli interessati dovrebbero proporre un ulteriore giudizio (T.A.R. Campania Napoli Sez. 1, n. 498 del 12 novembre 1996). Un giudizio che però, in questo caso, sarebbe del tutto superfluo: l’annullamento dei decreti, infatti, comporterebbe la ricompilazione automatica delle graduatorie secondo i nuovi criteri.
Resta il fatto che: "La sfera di efficacia soggettiva della sentenza amministrativa di annullamento va differentemente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositiva (cassatoria dell’atto), ovvero a quella ordinatoria (prescrittiva); infatti, in ordine alla prima la pronuncia non può che fare stato erga omnes, mentre in ordine alla seconda fa stato unicamente fra le parti" (CdS 924 del 26 ottobre 1992)". In parole povere, la sentenza del Tar Lazio non comporterebbe l’immediata reintegrazione dei non ricorrenti nel loro eventuale diritto a non essere scavalcati dal maggiore punteggio delle Ssis ma, in ogni caso, in forza dell’ulteriore decreto attuativo del disposto del Tar, all’atto della nuova compilazione della graduatoria con i nuovi criteri, tutti gli interessati sarebbero, automaticamente, collocati beneficiando del nuovo decreto, formato in ottemperanza alla decisione dei giudici. Insomma, non riuscirebbero ad entrare dalla porta principale (Tar), ma avrebbero, comunque accesso al beneficio in forza del nuovo decreto.
Nuovo decreto che comporterebbe la cancellazione della maggiorazione di punteggio attribuita ai diplomi Ssis. Sempre, ovviamente, che il Tar Lazio dovesse decidere il tal senso.