Riceviamo e pubblichiamo questo documento da parte della Flc Cgil sulla figura del DSGA.
Il mandato ricevuto dai lavoratori del settore ATA, in sede di elaborazione della piattaforma contrattuale, era fondato su due questioni essenziali: la revisione dell’ordinamento basato su nuovi profili e la creazione delle condizioni per un avanzamento complessivo sul piano economico e normativo di tutte le figure del personale. Questi due obiettivi sono stati centrati pienamente e in particolare, è stata riqualificata la figura del DSGA, il Direttore Servizi Generali e Amministrativi della scuola. Il Contratto, infatti, porta questa figura ad una funzione di fatto dirigenziale, al livello delle Elevate Qualificazioni.
Si diventa figura di Elevata qualificazione passando per quella del Funzionario, previo concorso, superato il quale si accede alla Elevata qualificazione tramite incarico a tempo conferito dall’Ambito territoriale di riferimento. Sono state create, dunque, le condizioni per chiedere nelle prossime tornate contrattuali la progressiva equiparazione del trattamento economico riservato alle Elevate qualificazioni di pari grado delle altre amministrazioni.
La questione del titolo di studio
Il Contratto, nelle convulse fasi finali, ha subito da parte dell’ARAN una forzatura che invano abbiamo tentato di superare. Per l’accesso al ruolo di Funzionario ed Elevate qualificazioni si prevede il possesso del titolo della laurea magistrale o triennale in palese contraddizione con l’allegato D dove si continua a prevedere per l’accesso dall’Area B degli Assistenti all’Area dei funzionari e dell’Elevate qualificazioni la laurea magistrale. La FLC CGIL è impegnata a correggere questo disguido e, per quanto ci riguarda, il Ministero, nel caso in cui i posti da coprire siano da funzionario EQ, dovrà bandire i relativi concorsi chiedendo la laurea magistrale, mentre la laurea triennale potrà sicuramente essere richiesta nel caso in cui ad esempio i posti da coprire siano di funzionario nell’area tecnica.
La risoluzione del pluridecennale problema dei facenti funzione di DSGA
Il Contratto ha posto fine ad una palese discriminazione che finora hanno subito gli Assistenti Amministrativi Facente Funzione di DSGA. Si è preteso per vent’anni di utilizzare questo personale in funzione di DSGA e solo nel 2018 (dal lontano 2001) si è proceduto a bandire i concorsi ordinari per DSGA, generando nel frattempo una marea di posti vacanti. Ma accanto a questa pretesa, si è collocata l’impuntatura dell’Amministrazione di non voler riservare loro un concorso perché non avevano il titolo di studio di laurea magistrale specifica. Della serie: fare il DSGA senza titolo sì, riconoscere il lavoro svolto di fatto no, tanto che sono stati ripetutamente bocciati gli emendamenti avanzati dalla FLC Cgil al fine di consentire ai facenti funzione Dsga con esperienza ma privi di titolo di studio specifico di partecipare al concorso Dsga, Ora il Contratto, nel solco tracciato dalla legge, finalmente ripara a questa situazione: in prima applicazione si farà un concorso riservato a chi ha lavorato almeno tre anni nella funzione, si accede all’area dei funzionari e laddove vi è un posto libero si riceve un incarico triennale di EQ.
La reggenza
Per porre fine alla riproduzione della figura del Facente Funzione si introduce l’incarico di reggenza, che si attiva solo per assenze superiori a tre mesi con un incarico conferito dall’Ambito Territoriale di riferimento. Ma prima ancora di ricorrere alla reggenza si conferisce l’incarico a un Funzionario privo di incarico di DSGA. I criteri del conferimento di tali incarichi vengono definiti al livello ministeriale tramite l’istituto del confronto sindacale. Per le assenze inferiori a tre mesi e superiori a 15 gg si ricorre da parte del Dirigente Scolastico ad altro Funzionario o, in sua assenza, ad altro Assistente amministrativo della scuola (gli Assistenti in seconda posizione economica sono obbligati ad accettare).
La valorizzazione economica realizzata dal contratto
Mai come in questa tornata contrattuale sono stati realizzati degli incrementi stipendiali di pari livello. Oltre agli aumenti stipendiali di base e alla rivalutazione del CIA, è stata incrementata l’indennità di direzione di parte fissa mentre la parte variabile potrà annualmente essere rivalutata in sede di contrattazione integrativa nazionale (cosa finora non contemplata). In caso di reggenza si continuerà a percepire l’indennità di direzione parte variabile calcolata secondo i parametri di complessità della scuola in reggenza al 100%.
È stato precisato in maniera inequivocabile l’accesso da parte del DSGA a tutte le risorse che pervengano alla scuola per i progetti (dal Ministero, dall’Europa, da Enti Pubblici e privati). Questa puntualizzazione metterà fine alle fallaci interpretazioni da parte di alcuni uffici del MEF come accaduto recentemente per cui l’Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) ha messo in discussione l’accesso dei DSGA ai fondi della L. 440/97.
Nell’ambito del personale della scuola il DSGA riceve un incremento, rispetto al docente di scuola secondaria di secondo grado, superiore di 52 euro mensili con pari anzianità da ultimo scatto stipendiale (al primo scatto la differenza risulta di 60 euro mensili a favore del DSGA).