Percorsi abilitanti, dopo i decreti i bandi con modalità di accesso e possibile preselettiva: le differenze tra 60 e 30 CFU

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“La pubblicazione dei decreti era necessaria, sarà poi necessario vedere i bandi dove poi saranno definite le modalità di accesso ed eventualmente di selezione”, questo quanto ha ricordato Manuela Calza, della segreteria nazionale della Flc Cgil, nel corso della diretta della Tecnica della Scuola di oggi, 13 febbraio.

Percorsi abilitanti, decreti in via di pubblicazione

“Risulta necessario vedere terminati questi corsi abilitanti in vista del prossimo concorso del prossimo autunno. Al momento si parla di 47mila posti. Ricordiamo che ai percorsi da 60 CFU possono iscriversi anche gli studenti universitari iscritti ad una laurea magistrale con almeno 180 CFU. Siamo in attesa di conoscere nel dettaglio i numeri per capire quali saranno i bisogni di applicare una procedura selettiva nel caso in cui ci fosse una richiesta di partecipanti superiore rispetto all’offerta formativa. Per quanto riguarda i corsi 30 CFU per il personale abilitato e specializzato è previsto dalla norma che i corsi saranno online in modalità sincrona”, ha aggiunto la sindacalista.

“La ministra Bernini ha terminato di firmare i decreti, si tratta di un decreto per ogni ente che svolgerà i percorsi. Sappiamo che non c’è un numero chiuso per quanto riguarda i 30 CFU. Ricordiamo che ci sono dei costi massimi oltre i quali le università non potranno andare: 2500 euro per i corsi da 60 CFU e di 2000 euro per i corsi da 30 CFU”, ha ricordato sempre nel corso della diretta il nostro direttore Alessandro Giuliani.

Percorsi abilitanti, ci siamo

Dopo anni di attesa stanno quindi prendendo finalmente il via i percorsi di formazione iniziale e di abilitazione per diventare “docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado”.

L’obiettivo è quello di avviare, in tempi davvero brevi, i nuovi percorsi formativi e abilitanti coincidenti con tutte le classi di concorso utili all’insegnamento nelle nostre scuole: come previsto dalla Legge 79 del 29 giugno 2022, il via libera riguarda sia la formazione dei nuovi docenti, che dopo il diploma di laurea avranno la possibilità di conseguire 60 Crediti formativi universitari, ma anche l’acquisizione dei 30 Cfu utili all’impossessarsi di nuove abilitazioni da lungo tempo reclamate da tanti docenti di ruolo già abilitati o specializzati, a partire dai cosiddetti “ingabbiati”. E per queste ultime categorie non dovrebbe essere previsto alcun numero “chiuso”.

I corsi abilitanti saranno destinati a chi ha svolto servizi nelle scuole, anche paritarie, per non meno di tre anni, pure non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si decide di conseguire l’abilitazione, oppure nei cinque anni precedenti. I 30 Cfu potranno anche essere conseguiti dai docenti vincitori del concorso straordinario bis e che hanno partecipato al secondo concorso legato al Pnrr.

Grazie alle informazioni in possesso della Tecnica della Scuola, possiamo dire che il “caricamento” on line dei decreti ministeriali firmati dalla Ministra è alle battute finali e la loro pubblicazione (riservata però solo alle strutture formative interessate) ormai solo questione di momenti.

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Percorsi di 30 CFU

percorsi per il conseguimento dei 30 e 36 CFU dovrebbero essere avviati al più presto per essere completati entro il mese di febbraio 2024, molto probabilmente nella logica di consentire ai docenti interessati di poter aggiornare o accedere alla prima fascia delle GPS, la cui O.M. dovrebbe essere emanata nella primavera del 2024.

Requisiti percorsi 30 CFU

Possono accedere ai percorsi abilitanti

  1. per il conseguimento dei 30 CFU
    • I docenti che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione;
    • i docenti che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione;
    • I docenti con 3 anni di servizio nelle scuole statali o paritarie di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;
    • I docenti che hanno superato il concorso senza essere in possesso dell’abilitazione.

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