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Mario Cerciello Rega, carabiniere ucciso nel 2019: sconto di pena per la docente che scrisse sui social “Uno di meno”

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Si continua a parlare del caso di Mario Cerciello Rega, il carabiniere assassinato in servizio a Roma nel 2019. In particolare, ci sono novità in merito alla docente che, due giorni dopo la tragedia, aveva scritto su Facebook “Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza“.

Come riporta La Repubblica, per l’insegnante di Novara di storia dell’arte ci sarà uno sconto di pena. Ieri la corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna per vilipendio alle forze armate e diffamazione, ma ha escluso un’aggravante, riducendo la pena da 8 a 5 mesi di reclusione. È stata disposta la condizionale senza più subordinare la sospensione della pena al pagamento del risarcimento dei danni alle parti civili.

La docente si era scusata

Ecco le parole della professoressa dopo che il caso ha assunto rilevanza nazionale: “Ho scritto una cavolata, non c’è nulla da dire. Mi sono lasciata guidare dalla sensazione che spesso le forze dell’ordine non intervengono quando serve, quando una donna è maltratta o peggio, si muovono solo quando ormai è troppo tardi – continua – E ho scritto quell’enorme sciocchezza, senza nemmeno pensare alla vedova e a chi voleva bene al vice brigadiere, una sciocchezza che ho provato a correggere immediatamente con un altro post, ma ormai…”.

“Voglio chiedere scusa a tutti – conclude l’insegnante – In particolare a chi era vicino al militare e ora è straziato dal dolore e chiedo scusa all’Arma dei carabinieri e all’Italia intera. Sono stata una stupida”.

Docenti e social, quali regole?

Il recente caso del prof del Liceo delle scienze umane e scientifico di Aosta, che prima di Natale ha pubblicato sul proprio profilo Facebook alcune frasi piuttosto pesanti rivolte ai propri studenti (ai maleducati “darei volentieri fuoco” e auguro loro la “broncopolmonite fulminante”), rende ancora una volta necessario spiegare l’uso dei social da parte dei dipendenti pubblici.

L’utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social è entrato a pieno titolo nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, a seguito delle modifiche introdotte dal D.p.r. 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno scorso.

Il nuovo decreto è entrato in vigore il 14 luglio.

Tra le modifiche apportate, sono stati introdotti l’art. 11-bis Utilizzo delle tecnologie informatiche e l’art. 11-ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

Il nuovo art. 11-bis prevede le seguenti misure:

  • l’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione
  • l’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale
  • il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati
  • i dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile
  • al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purchè l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali
  •  è vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.

Queste le regole contenute nell’art. 11-ter alle quali tutti i dipendenti pubblici dovranno attenersi:

  • nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza
  • in ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale
  • le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale
  • i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

IL DECRETO