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Isef, Accademie e Conservatori: equiparazione titoli

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Il nuovo disegno di legge approvato il 20 giugno adegua alla riforma universitaria le norme della legge 508/99, che ha istituito l’Alta formazione artistica e musicale (ne fanno parte: le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Musica, gli Istituti musicali pareggiati, l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l’Accademia Nazionale di Danza, gli Isia – Istituti superiori per le industrie artistiche).

Il provvedimento normativo stabilisce il valore dei nuovi titoli che verranno rilasciati alla fine dei percorsi di studio riguardante l’Alta formazione. I diplomi accademici di primo livello vengono equiparati alle nuove lauree universitarie triennali. Lo stesso valore legale, anche in relazione alla nuova disciplina vigente in materia di accesso ai concorsi pubblici, viene attribuito ai precedenti titoli rilasciati da Accademie e Conservatori, con i quali sarà pertanto possibile iscriversi ai corsi di secondo livello nell’ambito dell’istruzione superiore. Tra le modifiche apportate dal disegno di legge al testo della legge istitutiva dell’Alta formazione va segnalata, infatti, la sostituzione del comma 3 all’art. 4 della legge 508/99, che prevede adesso la possibilità per coloro che hanno conseguito il titolo al termine dei vecchi percorsi formativi di essere ammessi (purché anche in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado e previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti) ai corsi di diploma accademico di secondo livello e ai corsi di laurea specialistica presso le Università. Il precedente comma 3 faceva invece riferimento a "corsi integrativi della durata minima di un anno" al fine di equiparare i vecchi titoli ai nuovi e fissava in tre anni dall’entrata in vigore della stessa legge 508/99 il termine entro il quale presentare istanza per prendere parte ai corsi integrativi.
Inoltre, i diplomi rilasciati dalle istituzioni che compongono l’Alta formazione artistica e musicale mantengono la loro validità (in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 21 dicembre 1999) per quanto concerne l’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.
Il disegno di legge, che si compone di due soli articoli, aggiunge un comma all’art. 2 della legge 508/99; si tratta del comma 6 bis (da inserire dopo il comma 6 dell’art. 2 della citata legge istitutiva), che recita così: "Al fine di soddisfare le esigenze didattiche delle Accademie e dei Conservatori di musica, coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali costituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall’art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con riserva dell’esito del contenzioso pendente per l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, possono essere individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo determinato".

L’art. 2 del testo approvato lo scorso 20 giugno dal Consiglio dei ministri precisa che dal momento dell’entrata in vigore della nuova normativa i corsi di Alta formazione artistica, musicale e coreutica dovranno essere attivati esclusivamente nell’ambito delle istituzioni che compongono appunto l’Alta formazione, mentre sinora, nonostante la specificità del percorso formativo, i cui aspetti caratterizzanti non sono però stati definiti, alcune Università hanno attivato corsi tradizionalmente svolti da Accademie e Conservatori.
Il disegno di legge, infine, rimanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche peculiari dell’Alta formazione, per determinare finalmente una svolta nell’attuazione della legge istitutiva del 1999. In tal senso, un altro passo importante era stato compiuto lo scorso 28 marzo, quando il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di regolamento per l’autonomia statutaria delle istituzioni comprese nell’Alta formazione artistica e musicale.

Nel frattempo, il Consiglio dei ministri ha anche approvato lo schema di un altro disegno di legge, concernente "disposizioni per l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale", tramite il quale si rendono disponibili 10 milioni di euro da destinare alle Università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti "per assicurare l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi" nonché un milione di euro per gli interventi di prima necessità sugli immobili che ospitano Accademie e Conservatori.

Da registrare, infine, che lo scorso 12 giugno è stata approvata in sede parlamentare una legge che equipara il vecchio diploma Isef alla classe delle lauree in Scienze delle attività motorie e sportive. I diplomati Isef, pertanto, potranno non soltanto accedere ai pubblici concorsi e alle attività professionali inerenti la laurea in Scienze motorie, ma anche iscriversi ai master di 1° livello e ai corsi di laurea specialistica riguardanti "Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie", "Scienze e tecnica dello sport" e "Scienze e tecnica delle attività motorie preventive e adattative". Per quanto riguarda l’iscrizione ai master e ai corsi di 2° livello universitario, il riconoscimento dei crediti acquisiti attraverso i percorsi di studio dell’Isef verrà determinato dai singoli Atenei.