Come riporta SkyTg24, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n.788, approvato alla Camera nel luglio 2023, recante disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. A favore 129 voti, nessun contrario e cinque astenuti.
Bellucci: “Gioisco per questo riconoscimento”
“Congratulazioni ai tanti pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici che, con l’approvazione al Senato del Ddl 788, vedono nascere l’ordine e l’albo delle professioni pedagogiche ed educative. Gioisco per questo riconoscimento, atteso da anni, che sancisce per il tutto il mondo pedagogico ed educativo italiano un importante traguardo che allinea l’Italia agli standard europei, grazie alla valorizzazione di competenze e professionalità in un ambito importante come quello dell’educazione e della formazione”, questo il commento, in una nota, del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.
Cosa prevede il provvedimento
Il provvedimento definisce la professione di pedagogista come specialista dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica; stabilisce i requisiti di studio per l’esercizio della professione di pedagogista e permette anche ai docenti universitari di insegnare discipline pedagogiche di esercitare la professione, e la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico come professionista operativo di livello intermedio.
Per l’esercizio della professione di pedagogista è richiesta la laurea in programmazione e gestione dei servizi educativi, in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, in scienze pedagogiche, in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, oppure la laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia. Tale professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Si prevede, inoltre, l’iscrizione all’albo previo conseguimento del titolo di studio richiesto o dopo un tirocinio.
Poi si definisce la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico quale professionista che svolge funzioni progettuali e di consulenza, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Per esercitare questa attività basta una laurea triennale e anche in questo caso è necessaria l’iscrizione all’albo. Vengono così istituiti l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consentendo anche la contemporanea iscrizione ai due albi. Gli iscritti ai suddetti albi sono tenuti al segreto professionale. E si prevede quindi l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.