Home Ordinamento scolastico Non più dirigenti scolastici, ma “solo” capi di istituto

Non più dirigenti scolastici, ma “solo” capi di istituto

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La norma contenuta nella LIP (legge di iniziativa popolare) di abrogare l’articolo 25 del TU 165/2001 che definisce ruolo e funzioni del dirigente scolastico sta incominciando a far discutere.
D’altronde già nei mesi scorsi il nostro portale aveva lanciato un sondaggio dal quale era emerso che l’idea del “preside elettivo” piace a molti; persino Faraone, in un paio di circostanze ha detto che i presidi dovrebbero essere comei sindaci. 
Tralasciando le implicazioni politiche e sindacali di una simile proposta è bene però chiarire che sotto il profilo normativo l’operazione non si presenta affatto semplice e lineare.
Passare dai dirigenti scolastici ai capi di istituto abrogando l’art. 25 del TU 165 ha come immediatata conseguenza quella di non riconoscere più ai “presidi” la qualifica dirigenziale e la funzione di “datori di lavoro”. In altre parole i presidi non potrebbe più essere titolari delle relazioni sindacali e verrebbero meno i loro “autonomi poteri di organizzazione” previsti appunto dalla legge in vigore.
Nè potrebbero più avere responsabilità in materia di sicurezza (ma chi spetterebbe allora il compito di garantire il rispetto delle norme del Decreto 81?)
Ma la questione è complicatissima, perchè salterebbe anche, almeno per il comparto scuola, l’impianto del decreto 150/2009 e sarebbe necessario riattribuire ai vecchi “provveditorati” tutta una serie di compiti che ora spettano alle istituzioni scolastiche ai sensi del regolamenteo dell’autonomia del 1999.
Insomma cancellare l’articolo 25 del TU del 2001 sarebbe una operazione normativa di grande complessità che richiederebbe un lavoro di riscrittura di molte norme in vigore e la ridefinizioni di compiti, responsabilità e poteri che ora sono nelle mani dei dirigenti scolastici.