Il capolavoro non è oggetto del colloquio di esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e non va a confluire direttamente nel Curriculum dello studente, di cui tiene conto la Commissione nello svolgimento del colloquio.
Questo è l’importante chiarimento contenuto nella recente nota prot. n. 1616 del 17 maggio scorso, con la quale il Ministero ha fornito le linee operative per la compilazione della Sezione ‘Capolavoro’ all’interno dell’E-portfolio dello studente.
Il MIM ricorda che, ai sensi dell’art. 22, c. 1 dell’O.M. n. 55/2024 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024) «Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle
informazioni contenute nel Curriculum dello studente». In sede d’esame, dunque, il candidato mette a disposizione della Commissione il Curriculum dello studente, il cui contenuto è dettagliato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 62/2017 e il cui modello è stato adottato con D.M. n. 88/2020.
La medesima ordinanza non fa cenno al capolavoro, che dunque, come confermato dal MIM nella nota in commento, non verrà analizzato e valutato in sede di prova orale.