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PEI alunni con disabilità: il MIM chiarisce che le tabelle C e C1 non vanno compilate; Chiocca: “Passo avanti importante, ma non basta” [INTERVISTA]

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Finalmente, in “zona Cesarini”, a poche settimane dalla fine delle attività didattiche, il Ministero ha pubblicato la nota 1718, con la quale viene precisato che le Tabelle C e C1 allegate al PEI non si devono compilare.
La precisazione era particolarmente attesa dalle scuole perché sul tema circolavano notizie contrastanti.
Ne parliamo con Evelina Chiocca, presidente del CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno) e docente nei corsi di specializzazione per il sostegno.

Qual è il suo commento, professoressa Chiocca?

La comunicazione giunge in uno dei periodi più intensi per le scuole, impegnate nella convocazione dei singoli GLO per la verifica finale dei PEI e per l’indicazione delle risorse per il prossimo anno scolastico.

Però è una nota piuttosto importante…

Direi proprio di sì.
Infatti, secondo la normativa che ha introdotto i nuovi modelli di PEI, la definizione delle risorse viene proposta in due modalità:

  1. da un lato la proposta è formulata dai singoli GLO, ai quali la legge espressamente affida questo compito, avendo quale riferimento il percorso scolastico, la progettazione educativo-didattica, ed anche le effettive necessità in materia di autonomia e/o comunicazione personale; l’obiettivo è di assicurare, sin dal primo giorno di scuola, quanto necessario affinché ogni alunno con disabilità possa esercitare il suo diritto “all’educazione e all’istruzione”, garantito a tutti dalla nostra Costituzione;
  2. dall’altro, l’indicazione è fornita attraverso la compilazione di tabelle standardizzate, con valori predefiniti, oscillanti dal valore 0 ore (zero) fino a un massimo di 25 ore (per l’Infanzia), 22 ore (per la Primaria), 18 ore (per la secondaria di Primo e di Secondo grado); si tratta dei range, che fanno riferimento a 5 livelli, riportati nella documentazione sanitaria (indicazioni, ora non disponibili, che si troveranno, nel “Verbale di Accertamento Medico-legale”, meglio conosciuto con la dizione di “Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica”.

Ci sembra che sia tutto chiaro, perché allora il Ministero ha ritenuto necessario diramare questa nota?

Perché nel PEI di fine anno vanno precisate le risorse, procedendo però in modo coerente e corretto. È noto infatti che ad oggi la nuova documentazione sanitaria non è ancora disponibile, per cui, per la richiesta delle risorse resta unicamente l’opzione a); non è possibile pensare di ricorrere alle tabelle, la cui compilazione richiede la disponibilità della nuova documentazione sanitaria.

Non dimentichiamo che il decreto interministeriale 153/2023 aveva fornito indicazioni precise sulla questione…

Esattamente, il DI 153 aveva corretto alcuni passaggi discutibili del nuovo PEI, cancellando, per esempio, l’esonero, misura discriminatoria nei confronti delle persone con disabilità, ma non aveva previsto l’uso delle tabelle, ancora correlato alla certificazione sanitaria, che il Ministero sta cercando di adottare a livello nazionale, ma che, ancora oggi, non è disponibile.
Tuttavia, nel web erano rintracciabili anche alcune indicazioni riferite alla compilazione delle tabelle C e C1, indicazioni che, però, non trovavano (e non trovano) conferma nella normativa. Questo fatto, insieme alla convinzione che gli elementi da desumere per la compilazione fossero indicati nel Profilo di funzionamento, ha determinato una sorta di “confusione” e conseguente disorientamento, tanto che una delle domande più ricorrenti riguardava proprio la compilazione delle Tabelle: “si compilano o non si compilano”?

Che cosa è successo? Perché le indicazioni non si trovano più nel Profilo di Funzionamento?

Il perché è presto detto: il Ministero della Salute ha inserito le informazioni necessarie per compilare gli Allegati C e C1 nel “Verbale di accertamento medico-legale”. È, infatti, in questo documento, ora non disponibile, che verrà descritta, nel dettaglio, “l’entità della potenziale restrizione di partecipazione”, accompagnata da specifiche raccomandazioni, riguardanti ciascuno dei domini considerati. L’entità della possibile restrizione verrà indicata attraverso cinque voci standardizzate, che sono: “assente, lieve, media, elevata, molto elevata”; a ciascuna di queste voci corrisponde il range orario contenuto nelle Tabelle.
Questa modifica del Ministero della Salute è stata ripresa anche dal DI 153/20230: se si osservano le Tabelle C e C1 è possibile notare che accanto al Profilo di funzionamento è stato aggiunto il “Verbale di accertamento medico-legale”; altrettanto all’art. 18 del DI 182/2020. Questa modifica non può passare inosservata, perché non è casuale.

Se proprio vogliamo spaccare il capello in 4 dobbiamo anche dire che l’art. 21 del 182/2020, modificato dal DI 153/2023, invita a utilizzare la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico funzionale in assenza del Profilo di funzionamento emanato dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base del Decreto interministeriale 14 settembre 2022, del Ministero della salute. Sarebbe quindi possibile utilizzare quei due documenti?

Il fatto è, ad oggi, nelle scuole è disponibile solamente la Diagnosi funzionale (di cui al DPCM 185/2006), in quanto il Profilo dinamico funzionale è stato abolito nel 2019, dal d.lgs. 96/2019, che ha reso inefficace il DPR 24 febbraio 1994. La Diagnosi funzionale contiene elementi che non riguardano l’entità della restrizione alla partecipazione, bensì aspetti relativi alle potenzialità dell’alunno, descritti nei sette assi.
La Diagnosi funzionale, vedasi nello specifico la sezione due, viene utilizzata in sostituzione del Profilo di funzionamento, documento che non descrive l’entità della restrizione alla partecipazione, ma riporta altri dati (fra cui la descrizione dei punti di forza dell’alunno).
Ricordo che tanto l’art. 21 modificato dal DI 153/2023, quanto l’art. 5 comma 3 del DI 182/2020 consentono l’utilizzo della Diagnosi funzionale in sostituzione unica ed esclusiva del Profilo di funzionamento e non di altri documenti sanitari.
Ma abbiamo visto che le informazioni necessarie per compilare le Tabelle C e C1 si trovano in un altro documento sanitario.
Per cui anche quest’ultima ipotesi è da scartare.
In conclusione, in assenza del “Verbale di accertamento medico-legale”, le tabelle non possono essere compilate.

La sua associazione (il Coordinamento italiano insegnanti di sostegno) ha sempre mantenuto questa posizione. Possiamo dire che Lei ed il CIIS, siete soddisfatti di questa nota di chiarimento?

Sì, certamente! È importante che le scuole e, soprattutto, i singoli GLO sappiano come muoversi e che lo facciano nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla norma e non di inverosimili interpretazioni.
Apprezziamo anche il fatto che il chiarimento del Ministero sia stato tempestivo, in relazione alla Nota del 1690/24, perché dopo l’emanazione si avvertiva un clima di ulteriore confusione, determinato, come detto, da indicazioni circolanti, opposte a quelle che il Ministero intendeva fornire.

Quindi adesso è tutto chiaro?

Fino ad un certo punto perché la normativa a supporto del nuovo modello di PEI, oltre a essere farraginosa, contiene troppi elementi contraddittori e si caratterizza per una eccessiva burocratizzazione, impedendo, alla fine, di rendere chiaro e percorribile il percorso formativo, cuore della progettazione del PEI.
Al di là quindi di necessari e altrettanto urgenti interventi per chiarire, per esempio, a quale composizione di GLO le scuole devono fare riferimento, oppure come procedere con il PEI provvisorio, considerato che il D.I. 153 ha inserito un passaggio che lascerebbe uno studente neocertificato senza alcuna risorsa e/o progettazione del percorso. Vi è, quindi, necessità di rivedere l’intero impianto, per costruire un provvedimento che miri alla semplificazione, che favorisca l’agire educativo-didattico, che consenta di disporre di una “mappa da percorrere insieme” e non di una zavorra che impedisce di decollare.

Quindi qual è la vostra proposta?

Le Tabelle C e C1 devono essere cancellate, in quanto nulla hanno a che vedere con gli interventi personalizzati e neppure con la prospettiva culturale di ICF, mentre il DI 182/2020, nella versione modificata dal DI 153/2023, va interamente riformulato.